Sentenza n. 234/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1499/2024 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato l’amministrazione al pagamento di complessivi € 1.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1499/2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 5 ottobre 2024. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore complessivo di € 1.000,00 oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, nonché la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero e le articolazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma, senza provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza quanto all’obbligo di esecuzione del giudicato. Ha rilevato che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. L’amministrazione, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di avere adempiuto. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario idoneo, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 500,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di adottare le ulteriori misure previste dal comma 4.
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per l’inottemperanza; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.
art. 14 l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione forzata del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Prevede la misura degli accessori riconosciuti nel titolo giudiziale e richiamata dall’art. 22 l. 724/1994.
art. 22 l. 724/1994
Richiama, nel titolo azionato, la disciplina degli accessori prevista dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per qualificare come fatti notori la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, elementi valorizzati per escludere la penalità di mora.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’ente non dimostra di aver adempiuto.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve provare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inottemperante, con facoltà di delega a personale interno dotato della necessaria professionalità, e può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- Quando il commissario ad acta è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere considerato ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo al riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza; la sua applicazione può essere esclusa dal giudice in ragione di circostanze ritenute ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
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