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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07980/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di revisione dell'accertamento doganale notificato a una società importatrice per importazioni di formaggi provenienti dalla Svizzera effettuate tra il 1988 e il 1996. L'Amministrazione contestava la perdita del trattamento doganale preferenziale perché, dopo gli sdoganamenti, erano stati riconosciuti alla società abbuoni, premi, sconti e bonifici di fine anno che avrebbero ridotto il prezzo dichiarato in dogana sotto la soglia minima prevista dalla normativa comunitaria. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, nullità per vizio di notifica e difetto di motivazione, carenza di prova della pretesa, giudicato interno sul merito e sulla decadenza, prescrizione del credito doganale e prescrizione degli interessi. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo valide la motivazione per relationem, non maturata la prescrizione per le annualità successive al 1989 e comunque corretto il recupero dei dazi e degli interessi. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato undici motivi, centrati su omessa pronuncia, violazione del giudicato interno, errata applicazione dell'art. 84 TULD e dell'art. 384 c.p.c., vizi di motivazione, riparto dell'onere della prova, nullità della notifica, prescrizione degli interessi e spese di lite.

La decisione

La Corte ha disatteso l'istanza di rinvio per la possibile definizione agevolata e ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a giudicato interno, prescrizione/decadenza, omessa pronuncia e prova della pretesa; ha considerato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi sulla verifica dell'atto penalmente rilevante e della notitia criminis; ha confermato la validità della motivazione per relationem dell'avviso e ha escluso la violazione delle norme sull'onere della prova. Quanto agli interessi moratori, ha affermato che il relativo termine quinquennale non era decorso alla data di notifica dell'avviso. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notifica è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ossia se il contribuente ha tempestivamente impugnato l'atto e ne ha avuto conoscenza legale.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi una decisione su un capo autonomo della domanda o eccezione; nel caso concreto la CTR ha comunque affrontato le questioni riproposte o le ha implicitamente disattese.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno non si è formato sulle questioni richiamate dalla ricorrente, poiché l'appello dell'Ufficio e il successivo ricorso per cassazione le avevano comunque investite nei limiti necessari.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale parametro del giudicato sostanziale, ma non ritenuto violato perché non risultava un giudicato interno favorevole alla contribuente sulla pretesa tributaria.

  • art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973

    L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali è soggetta a prescrizione quinquennale, ridotta a tre anni per i diritti sorti dopo l'entrata in vigore della L. n. 428/1990; se il mancato pagamento dipende da un reato, il termine decorre dal provvedimento penale definitivo e richiede che la notizia di reato sia trasmessa nel termine di prescrizione.

  • art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990

    La regola sulla proroga/estensione del termine in caso di fatto penalmente rilevante si applica anche alla revisione dell'accertamento doganale, in coerenza con la ratio di evitare che il decorso del tempo favorisca chi abbia occultato il credito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È citato solo per ricordare l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto avverso la precedente sentenza di cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta conforme ai principi dettati nella precedente sentenza di legittimità.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione sufficiente; la CTR ha superato il minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione e della ragionevole durata del processo.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla prova mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il relativo onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    Il credito per interessi moratori, come obbligazione autonoma, si prescrive in cinque anni.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata adozione non è sindacabile in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per affermare che alla notifica dell'avviso si applicano le norme del codice di procedura civile sugli atti processuali, con conseguente operatività del meccanismo di sanatoria della nullità.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per affermare la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo.

  • Reg. CE n. 1767/82

    La mancata permanenza del prezzo sopra la soglia minima comporta la perdita del trattamento doganale preferenziale, indipendentemente dall'accertamento di una frode penale.

  • Reg. CEE n. 22/88

    Richiamato come normativa comunitaria cogente applicabile ratione temporis ai requisiti del trattamento preferenziale.

  • Regolamento CEE n. 1697/1979

    Citato per analogia interpretativa in tema di termini per il recupero a posteriori dei dazi.

  • Reg. (CEE) n. 2913/92

    Richiamato per la disciplina degli interessi moratori in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Nel recupero a posteriori dei dazi doganali, la proroga del termine di prescrizione opera quando la mancata determinazione del dazio sia collegata a un fatto penalmente rilevante e la notizia di reato sia trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine di prescrizione applicabile; non è necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna, essendo sufficiente il provvedimento penale definitivo anche se di archiviazione.
  • La perdita del trattamento doganale preferenziale può derivare dal mancato rispetto dei requisiti formali e oggettivi previsti dalla normativa comunitaria applicabile, indipendentemente dall'accertamento in sede penale di una frode dolosa.
  • La nullità della notificazione di un avviso impositivo è sanata se il contribuente propone tempestivamente ricorso e l'atto raggiunge comunque il suo scopo conoscitivo; la regolarità dell'avviso va distinta dalla ritualità della notifica.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste, invece, quando si contesti soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo in presenza della totale mancanza di decisione su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; se la questione è esaminata espressamente o implicitamente disattesa in motivazione, il vizio non sussiste.
  • Gli interessi moratori sui maggiori dazi costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al capitale e si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal momento in cui il credito principale diviene esigibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudicatoNotificazioniProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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