Sentenza n. 3006/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) del documento di valutazione finale anno scolastico 2024/2025 del 16/06/2025, di non ammissione alla classe successiva di seconda media; 2) del verbale di scrutinio richiamato nel provvedimento sub. 1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documento di valutazione finale dell'anno scolastico 2024/2025 recante la non ammissione della minore alla classe successiva e verbale di scrutinio
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La minore, affetta da disturbo misto delle abilità scolastiche, era destinataria di un PDP per l'anno scolastico 2024/2025, contenente misure dispensative, strumenti compensativi, criteri e modalità di verifica e valutazione. Il ricorso contestava la non ammissione alla classe successiva e il verbale di scrutinio, deducendo il mancato rispetto del percorso didattico personalizzato e l'inadeguatezza della motivazione del giudizio finale. In particolare, l'amministrazione non aveva dimostrato la piena attuazione delle misure previste dal PDP: la relazione istruttoria evidenziava la difficoltà dell'istituto nell'utilizzare gli strumenti tecnologici compensativi, anche per i furti subiti, nonché il ricorso occasionale a interrogazioni non programmate e a sorteggi. La motivazione della non ammissione era inoltre fondata su formule generiche relative a comportamento, impegno e maturità, quali "eccessivamente vivace", "scarso impegno", "non partecipare al dialogo educativo", "metodo di studio disorganico" e "personalità e maturità non adeguate", senza collegarle puntualmente al percorso personalizzato, al disturbo clinico-funzionale della minore e alle misure effettivamente adottate. Si contestava altresì l'assenza di una spiegazione delle ragioni per cui non erano state svolte le interrogazioni programmate e di come, nonostante l'adozione delle misure individualizzate, fosse stato raggiunto un livello insufficiente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il documento di valutazione finale relativo alla non ammissione. Ha ritenuto dirimente non solo la mancata prova della piena attuazione delle misure previste dal PDP, ma anche l'incongruità e genericità della motivazione del giudizio negativo. L'espressione relativa agli "stimoli continui" da parte del consiglio di classe non indicava quali misure personalizzate fossero state concretamente adottate né perché esse non avessero consentito il raggiungimento della sufficienza. La motivazione non spiegava inoltre le ragioni della mancata attuazione delle interrogazioni programmate, circostanza dedotta dalla ricorrente e sostanzialmente confermata dall'amministrazione. Il giudice ha rilevato il difetto di raccordo tra la valutazione negativa e il percorso didattico personalizzato, nonché l'imputazione del metodo di studio disorganico alla volontà dell'alunna senza considerare l'incidenza del disturbo misto delle abilità scolastiche. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati idonei a identificare la minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando uno studente con disturbo specifico o misto delle abilità scolastiche è destinatario di un percorso didattico personalizzato, il giudizio di non ammissione deve confrontarsi puntualmente con le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le modalità di verifica e valutazione previste dal PDP.
- La scuola deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste dal PDP; la mancata disponibilità degli strumenti compensativi o il ricorso a modalità di verifica diverse da quelle programmate richiedono una specifica giustificazione e impediscono di fondare validamente il giudizio negativo su una valutazione non raccordata al percorso personalizzato.
- La motivazione della non ammissione di un alunno con DSA non può limitarsi a giudizi generici su comportamento, impegno, maturità o metodo di studio, ma deve spiegare in concreto come tali elementi siano stati valutati alla luce del disturbo e del percorso didattico individualizzato.
- L'espressione generica riferita a "stimoli continui" da parte del consiglio di classe non equivale all'indicazione delle misure personalizzate concretamente adottate e non consente, da sola, di giustificare la non ammissione alla classe successiva.
- Il giudizio negativo deve indicare le ragioni per cui, nonostante l'attuazione delle misure personalizzate e delle modalità di verifica programmate, l'alunno non abbia raggiunto i livelli richiesti; in mancanza di tale raccordo motivazionale, il provvedimento è illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →