Cassazione Penale, Ordinanza n. 07852/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva condannato. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prova della responsabilità penale; dall'altro, violazione di legge con riferimento all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., presumibilmente per la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte ha rilevato che le doglianze erano prive di concreta specificità e miravano, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che non erano stati indicati specifici e decisivi travisamenti della prova idonei a incidere sull'intero ragionamento probatorio, né risultavano dedotti errori realmente sindacabili in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma; dalla motivazione emerge che i giudici di merito avevano già dato ampia e corretta spiegazione logico-giuridica del proprio convincimento. Non è indicato nel testo il reato specifico per cui l'imputato era stato condannato.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
La norma è stata evocata dal ricorrente come parametro di violazione di legge; la Corte non entra nel merito dell'applicazione della circostanza attenuante, dichiarando inammissibili le doglianze per difetto di specificità e perché volte a sollecitare una rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando l'errore indicato sia specifico e decisivo, tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere illogica la motivazione.
- In presenza di "doppia conforme", il sindacato di legittimità resta ulteriormente circoscritto e non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento di merito del materiale probatorio, salvo che sia denunciato un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
- Le censure che non individuano con precisione il passaggio motivazionale o il dato probatorio asseritamente travisato sono inammissibili per difetto di specificità.
- La deduzione di una violazione di legge in tema di circostanze attenuanti non può risolversi in una critica al giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, se non attraverso la denuncia di un effettivo errore di sussunzione o di una motivazione radicalmente viziata.
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