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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32484/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificata per contributi previdenziali e, dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 124 disp. att. c.p.c. per avere la sentenza d'appello affermato l'esistenza di un giudicato sfavorevole alla società; con il secondo e il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 2953 c.c., insistendo nell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva. Prima della decisione, la società ha però depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater') e di rinunciare al ricorso, senza depositare prova dell'integrale pagamento delle rate. L'ente previdenziale non ha accettato la rinuncia e ha chiesto la condanna del rinunciante alle spese; l'agente della riscossione ha resistito solo formalmente alla notifica dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la società ricorrente a rifondere le spese nei confronti dell'INPS, mentre non ha provveduto sulle spese nel rapporto con l'agente della riscossione, ritenuto evocato solo per litis denuntiatio. Ha escluso, infine, l'applicazione del doppio contributo unificato per effetto della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    norma invocata dalla ricorrente per contestare l'affermazione del giudicato da parte del giudice di merito; la Corte non entra nel merito del motivo per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 2953 c.c.

    norma invocata per sostenere la prescrizione della pretesa contributiva; la Corte non decide il merito della questione per estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 231-252, L. 197/2022

    richiamata dalla ricorrente quale base della definizione agevolata dei carichi ('rottamazione quater') cui dice di avere aderito.

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso non accettata, non opera l'esonero dalla condanna alle spese introdotto dalla norma, restando salva la possibilità per il giudice di derogare solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del controricorrente che non ha aderito alla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche se la controparte non la accetta, poiché l'atto non ha natura accettizia e produce effetti processuali immediati.
  • L'estinzione per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
  • In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, la regola generale è la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese del giudizio, salvo la sussistenza di specifiche circostanze idonee a giustificare una deroga.
  • Quando l'agente della riscossione è evocato in giudizio solo per litis denuntiatio e non è titolare della pretesa sostanziale, non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con esso.
  • La rinuncia al ricorso esclude, in mancanza dei presupposti specifici, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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