Cassazione Penale, Sentenza n. 29163/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore, impugna l'ordinanza di rigetto del riesame ritenendo: 1) insufficiente la gravità indiziaria perché la perquisizione non avrebbe ricondotto a strumenti idonei allo scavo in cui è stato rinvenuto il contenitore con oltre 15 kg di cocaina e armi, l'attrezzo dell'indagato (un rastrello) sarebbe inidoneo allo scavo; inoltre l'indagato non sarebbe residente stabile nell'immobile, potendo altri avere interrato il materiale; si censura inoltre l'utilizzo di informazioni provenienti da fonte confidenziale; 2) errata scelta della misura cautelare perché l'indagato è formalmente incensurato e residente in altro comune, per cui sarebbero adeguati gli arresti domiciliari aggravati con controllo a distanza ex art. 284, comma 2 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e volto a ottenere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Tribunale del riesame. Ha confermato la logica motivazione del Tribunale che ha rilevato: la presenza dell'indagato mentre armeggiava proprio nel punto dove si trovava il contenitore, la prossimità dell'area rinvenimento all'ingresso dell'abitazione da lui usata, l'ingente quantitativo di stupefacente (oltre 15 kg, oltre 100.000 dosi) e la presenza di armi clandestine pronte all'uso, circostanze che fondano gravi indizi e attuali esigenze cautelari; la misura detentiva si è ritenuta necessaria perché la domiciliare non è adeguata rispetto alla pericolosità e al livello di inserimento criminoso dedotto, nonostante la formale incensuratezza. Conseguentemente, condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
richiama il criterio della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha valutato che, allo stato, gli elementi raccolti (ritrovamento, presenza dell'indagato sul luogo, quantità e armi) costituiscono gravi indizi
art. 274 cod. proc. pen.
regola le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto concrete e attuali le esigenze di prevenzione alla luce della disponibilità di armi e dell'ingente partita di droga
art. 284, comma 2, cod. proc. pen.
norma richiamata dalla difesa come possibile aggravazione della misura domiciliare; la Corte ha ritenuto comunque inadeguata la misura domiciliare malgrado la possibilità di aggravamenti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiama gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza dispone l'invio agli uffici per gli adempimenti previsti
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013
principio sul limite del controllo di legittimità: la Cassazione verifica solo la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti, non può riconsiderare i fatti in sede di merito
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti ma controlla che il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e non manifestamente illogico: per impugnare con successo occorre dimostrare mancanza o manifesta illogicità della motivazione oppure violazione di norme specifiche
- Il rinvenimento di ingente quantitativo di stupefacente unito alla presenza di armi e alla circostanza che l'indagato era nel luogo e stava armeggiando rafforza il giudizio di gravità indiziaria anche se l'indagato risulta formalmente incensurato
- La circostanza che l'indagato non sia formalmente residente nell'immobile non esclude, di per sé, la sua responsabilità; rileva l'effettivo uso dell'immobile e la prossimità del rinvenimento all'abitazione
- Per ottenere una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) il ricorrente deve convincere il giudice che le esigenze cautelari possono essere contenute con misure alternative; va dunque contrastata specificamente la valutazione del rischio di reiterazione e la rilevanza delle circostanze aggravanti (armi, quantità di droga, inserimento in circuiti criminosi)
- Le doglianze basate su diversa valutazione degli elementi materiali (es. idoneità dell'attrezzo, possibilità che terzi abbiano occultato il materiale) sono in genere insufficienti in Cassazione se il giudice di merito ha fornito valutazione motivata e logica
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