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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n. 299 del 13 giugno 2016 di demolizione delle opere abusivamente e di ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa201600650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un ingresso carrabile e a una recinzione realizzati, in parte, su particelle non nella disponibilità della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo, in via principale, l’insussistenza del presupposto dell’intervento repressivo, poiché il Comune avrebbe erroneamente ritenuto che le opere insistessero su aree comunali o comunque assoggettate alla convenzione di lottizzazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 19, commi 2, 3, 4 e 6-bis, della l. n. 241/1990, assumendo che il Comune avesse esercitato tardivamente il potere inibitorio sulla SCIA e che, decorso il relativo termine, avrebbe potuto intervenire soltanto mediante annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, con esplicitazione dell’interesse pubblico. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di opere non soggette a permesso di costruire, non fosse applicabile la demolizione prevista dalla disciplina edilizia. La ricorrente ha contestato le misurazioni comunali, ritenendole basate su dati catastali e tecniche obsolete, e ha chiesto una consulenza tecnica d’ufficio oppure la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello avverso la sentenza civile che aveva respinto la domanda di usucapione delle particelle interessate.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla documentazione e dal sopralluogo è emerso che la recinzione, pur essendo stata dichiarata come eseguita sulla particella di proprietà della ricorrente, aveva interessato anche le particelle nn. 476 e 496, comprese nella convenzione di lottizzazione e destinate a parcheggio pubblico. La ricorrente non ha provato la titolarità delle aree e la domanda di usucapione proposta in sede civile era stata respinta, con accertamento della destinazione dell’area a parcheggio pubblico mediante dicatio ad patriam. Ne consegue che la SCIA, fondata su una rappresentazione incompleta o non veritiera della situazione dominicale, non ha prodotto effetti legittimanti con riferimento alle particelle oggetto di sconfinamento. Il giudice ha chiarito che grava sul segnalante l’onere di dimostrare la proprietà o altro titolo sufficiente alla disponibilità edilizia dell’area; non compete invece all’amministrazione fornire d’ufficio la prova della proprietà. È stata ritenuta non necessaria la consulenza tecnica, perché volta a sovvertire l’onere probatorio, e non è stata ravvisata la pregiudizialità necessaria per sospendere il giudizio in attesa dell’appello civile, anche perché tale controversia era successiva ai provvedimenti impugnati. Sono state ritenute infondate le censure relative alla decadenza della convenzione e ai termini dell’art. 19 l. n. 241/1990: l’uso della SCIA al di fuori dei presupposti legali impedisce la formazione di un titolo legittimante e consente all’amministrazione di intervenire anche oltre il termine ordinario, quando la segnalazione abbia rappresentato in modo non aderente alla realtà la situazione rilevante. L’amministrazione può verificare anche la legittimazione del segnalante e la disponibilità dell’area, a tutela dei terzi e dell’interesse pubblico. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la ricorrente aveva partecipato al sopralluogo nel quale era stato accertato lo sconfinamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La disciplina della SCIA presuppone che l’attività segnalata rientri nel modello legale e che il segnalante disponga della proprietà o di altro titolo idoneo all’utilizzazione edilizia dell’area. Le verifiche amministrative possono estendersi alla legittimazione del segnalante e alla tutela dei terzi.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

    La previsione conferma che i poteri di verifica sulla SCIA sono funzionali anche alla tutela dei terzi pregiudicati dall’attività segnalata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il giudice lo richiama in relazione all’autotutela, ritenendo legittimo l’intervento oltre il termine ordinario quando la SCIA sia basata su una rappresentazione non conforme alla realtà e non abbia prodotto validi effetti legittimanti.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La censura fondata sulla disciplina degli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA è stata ritenuta priva di rilievo, poiché mancava a monte un presupposto legittimante della segnalazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di legalità dell’azione amministrativa impedisce di riconoscere alla SCIA effetti abilitativi impliciti quando essa sia utilizzata fuori dal suo ambito applicativo o sulla base di una dichiarazione non veritiera.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è stata disposta, poiché il giudizio civile sull’usucapione era successivo ai provvedimenti amministrativi e non sussisteva un rapporto di pregiudizialità idoneo a condizionare la decisione amministrativa.

Massime di principio

  • La SCIA produce effetti legittimanti soltanto se l’attività segnalata rientra nel modello legale e la segnalazione è fondata su documentazione completa e veritiera, compresa la prova della proprietà o di altro titolo idoneo alla disponibilità edilizia dell’area.
  • Il segnalante che invoca la SCIA deve dimostrare la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto che consenta l’esecuzione dell’intervento; non grava sull’amministrazione l’onere di provare d’ufficio la proprietà dell’area.
  • Le verifiche amministrative sulla SCIA possono riguardare anche la legittimazione del segnalante e la disponibilità dell’area, oltre ai profili strettamente edilizi, soprattutto quando l’intervento possa incidere sui diritti di terzi o su aree destinate all’uso pubblico.
  • Quando la SCIA rappresenta in modo incompleto o non conforme alla realtà la situazione dominicale e viene utilizzata al di fuori dei relativi presupposti legali, il decorso del termine ordinario per l’esercizio del potere inibitorio non impedisce all’amministrazione di adottare misure repressive o di autotutela per eliminare gli effetti dell’attività non legittimata.
  • La richiesta di consulenza tecnica non può essere utilizzata per trasferire sull’amministrazione o sul giudice l’onere di provare la titolarità dell’area, quando tale prova incombe sul soggetto che ha presentato la SCIA.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

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