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Sentenza

Sentenza n. 16539/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - del silenzio-rigetto formatosi ex art. 24, comma 4 l. n. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 2 aprile 2026; - di qualunque altro atto precedente, presupposto, conseguente, e comunque connesso, anche non conosciuto ovvero implicito; per la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad avere accesso alla integrale documentazione richiesta con la suddetta istanza, per il conseguente ordine di esibizione, ex art. 116 c.p.a., dei documenti ivi richiesti, nonché per la condanna di parte resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulla predetta istanza, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202606220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso alla documentazione relativa alla domanda e al procedimento per il certificato di agibilità dell’immobile del controinteressato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (società proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria di un parco acquatico confinante con l’abitazione del controinteressato, aveva contestato provvedimenti restrittivi dell’attività, tra cui il diniego di nulla osta di impatto acustico. Nei relativi giudizi era stata prospettata l’assenza di agibilità dell’immobile del controinteressato, utilizzato come recettore delle immissioni acustiche: secondo la ricorrente, tale mancanza avrebbe reso l’immobile inidoneo ai fini delle misurazioni fonometriche. Con l’istanza del 2 aprile 2026 chiedeva quindi copia della documentazione relativa alla domanda e all’eventuale procedimento di agibilità, per esigenze di difesa. Deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, degli artt. 2, 3 e 9 del d.P.R. 184/2006, dell’art. 24 Cost. e del regolamento capitolino sull’accesso, sostenendo la propria legittimazione e il proprio interesse e l’assenza di limiti all’ostensione. Il ricorso riferisce che l’istanza era stata presentata il 2 aprile 2026; nella ricostruzione in fatto compare invece una data del 2 aprile 2006.

La decisione

Nel corso del giudizio Roma Capitale ha riscontrato l’istanza con due note, del Municipio XII del 2 luglio 2026 e del Dipartimento attuazione urbanistica del 1° settembre 2026. La ricorrente ha dichiarato che i riscontri fornivano una risposta completa e puntuale e soddisfacevano integralmente la pretesa; il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio-diniego o sui presupposti originari del diritto di accesso. Ha condannato Roma Capitale al pagamento di 750 euro, oltre accessori di legge, poiché l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso; ha compensato le spese nei confronti del controinteressato, non costituito e non oppostosi all’ostensione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    La completa soddisfazione della pretesa di accesso nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-diniego su istanza di accesso agli atti, l'ostensione dei documenti richiesta, avvenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.

    Nel giudizio sul silenzio-diniego in materia di accesso, l’ostensione dei documenti durante il processo, quando soddisfa la richiesta, comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio-diniego su un’istanza di accesso, la completa ostensione dei documenti richiesti intervenuta nelle more del processo e riconosciuta come satisfattiva dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione soddisfa l’istanza di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese di lite possono essere poste a suo carico; le spese possono invece essere compensate nei confronti del controinteressato che non si sia opposto all’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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