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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22323/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 emessi per recuperare IVA e imposte dirette, sulla base di documentazione extracontabile ritenuta indice di omessa contabilizzazione di ricavi, indebita detrazione IVA e indebita deduzione di costi. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo inutilizzabile la documentazione extracontabile perché acquisita irritualmente. In appello la Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto ritualmente acquisita la documentazione, ne ha affermato l’utilizzabilità, ha valorizzato la prova di una contabilità parallela e ha confermato l’accertamento analitico-induttivo, ammettendo solo i costi documentati e il recupero dell’IVA e delle maggiori imposte anche in capo al socio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sull’accesso e sulle autorizzazioni, sostenendo che la Guardia di finanza avrebbe acquisito la documentazione in locali diversi da quelli autorizzati; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo dell’appello incidentale relativo all’erronea imputazione al socio del maggior reddito accertato in capo alla società a seguito del disconoscimento dei costi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è necessaria per l’accesso all’abitazione del contribuente, non per l’accesso a locali commerciali o adibiti ad attività d’impresa, e che comunque dai fatti di causa risultava che l’accesso era avvenuto presso il locale autorizzato, comprensivo della pertinenza interrata ove fu reperita la documentazione, anche se l’ingresso materiale alla pertinenza era stato effettuato da un civico adiacente. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a rivalutare il merito e a prospettare vizi motivazionali non più deducibili nella formulazione vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque deciso sul punto, riconoscendo la contabilità parallela e la legittimità del recupero anche nei confronti del socio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione in controricorso dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte esclude la fondatezza della censura sul regime degli accessi fiscali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte ritiene la censura inammissibile e infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che, nella formulazione ratione temporis applicabile, non sono più deducibili insufficienze motivazionali nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è necessaria per l’accesso all’abitazione del contribuente, non per accessi in locali commerciali o associativi.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata insieme all’art. 52 d.P.R. 633/1972 per escludere l’esigenza di autorizzazione nei locali non abitativi.

  • art. 63, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È menzionato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato per il principio di inviolabilità del domicilio, operante nel caso dell’accesso all’abitazione, non dei locali commerciali.

  • art. 35 L. 4 del 1929

    La Guardia di finanza, quale polizia tributaria, può accedere negli esercizi pubblici e nei locali aziendali per verifiche e ricerche senza necessità di autorizzazione scritta, salvo il diverso caso dei dipendenti civili dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per gli accessi fiscali, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è richiesta quando l’accesso riguarda l’abitazione del contribuente; non è invece necessaria per l’accesso a locali commerciali, esercizi pubblici o sedi di attività imprenditoriale o associativa.
  • La documentazione extracontabile reperita nel corso di un accesso legittimo è utilizzabile a fini accertativi e può fondare un accertamento analitico-induttivo, specie se corroborata da elementi che dimostrino l’esistenza di una contabilità parallela.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie; le doglianze che mirano solo a riproporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili o infondate.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia richiede l’effettiva mancanza di decisione su una domanda o eccezione autonoma; se la sentenza d’appello affronta il nucleo della questione, il motivo non può essere accolto.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più censurabili in cassazione semplici insufficienze o carenze motivazionali nei termini tradizionali, restando ferma la limitazione ai vizi oggi tipizzati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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