Ordinanza n. 558/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato di cui al Decreto Ingiuntivo n. 289/2024 del 26.04.2024 del Tribunale di Frosinone, notificato in data 29.04.2024, esecutivo in data 31.05.2024 e unitamente all’atto di precetto in data 8.10.2024, certificato come non opposto giusta attestazione del Tribunale di Frosinone del 7.07.2025, per il pagamento da parte del Comune di Campli della residua somma dovuta di € 94.969,37, oltre le spese legali liquidate e gli interessi moratori, nonché per la condanna della p.a. inadempiente al pagamento di una indennità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione del titolo ottemperando.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un'azione di ottemperanza per ottenere dal Comune il pagamento della somma residua di euro 94.969,37, oltre spese legali e interessi moratori, in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone. È stata inoltre chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'indennità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il Comune resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Abruzzo, rilevando che, per l'ottemperanza di provvedimenti del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
La decisione
Il TAR Abruzzo ha dichiarato la propria incompetenza. Ha rilevato che l'azione riguarda l'esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario e rientra nell'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire. Poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Frosinone, la competenza appartiene al TAR Lazio, sezione staccata di Latina. La competenza è stata qualificata come funzionale e quindi inderogabile. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice indicato nel rispetto dei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; a tale giudice spettano ogni ulteriore valutazione e la decisione sulle spese di lite.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti equiparati.
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Stabilisce la competenza territoriale funzionale del TAR per l'ottemperanza di sentenze e provvedimenti equiparati del giudice ordinario; la competenza è inderogabile.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere un'indennità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del titolo.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Disciplina i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
art. 16, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Per l'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza o di un provvedimento equiparato emesso dal giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso il titolo, anche quando il debitore è un'amministrazione avente sede in un diverso ambito territoriale.
- La competenza prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.a. ha natura funzionale ed è inderogabile; il TAR adito in violazione di tale criterio deve dichiararsi incompetente e indicare il giudice competente.
- Dichiarata l'incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al TAR individuato come competente nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice competente spettano le ulteriori valutazioni sul merito dell'ottemperanza e sulle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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