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Sentenza

Sentenza n. 5361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti, relativa all’impugnazione del decreto M_D AB05933 REG2023 0100073 del 17 febbraio 2023 di perdita del grado per rimozione.

Giustizia amministrativa202409210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto l’impugnazione del decreto di perdita del grado per rimozione con cessazione dal servizio permanente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, in relazione a un episodio di ubriachezza molesta verificatosi in un locale pubblico e alla ritenuta recidiva di precedenti episodi analoghi. In primo grado aveva dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare per tardiva instaurazione del procedimento disciplinare, nonché difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti e abnormità della sanzione. In appello è stato dedotto unicamente l’errore in giudicando sulla tempestività dell’azione disciplinare: secondo l’appellante, gli accertamenti preliminari si sarebbero conclusi al più tardi il 9 febbraio 2022, quando era stato sottoposto ad accertamenti sanitari, sicché la contestazione degli addebiti del 1° luglio 2022 sarebbe stata tardiva. È stata inoltre sostenuta la conoscenza della sua identità da parte del Comando già dal 31 gennaio o, comunque, dal 9 febbraio 2022. Il Ministero ha replicato che il verbale della sanzione amministrativa era stato ricevuto formalmente soltanto il 23 maggio 2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, integrandone parzialmente la motivazione. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla tardività del procedimento disciplinare. Ai sensi dell’art. 1392, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, la contestazione degli addebiti deve intervenire entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari. Gli artt. 1040, comma 1, lettera d), numero 19, e 1041, comma 1, lettera s), numero 6, del d.P.R. n. 90/2010 assegnano tuttavia all’Amministrazione, per gli accertamenti preliminari disciplinari di stato, un termine di 180 giorni dalla conoscenza del fatto. Il termine di sessanta giorni decorre quindi solo dopo la conclusione degli accertamenti preliminari, che nel caso concreto è stata individuata nell’avvio dell’inchiesta formale del 20 giugno 2022; la contestazione del 1° luglio 2022 è pertanto tempestiva. Il Collegio ha inoltre rilevato che il termine di 180 giorni non è perentorio, in assenza di un’espressa previsione legislativa, e che la conclusione degli accertamenti preliminari può coincidere con l’avvio dell’inchiesta formale. Ha escluso anche la decadenza prevista dall’art. 1392, comma 4, poiché non erano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza ulteriore attività. È stata ritenuta irrilevante, ai fini della decisione, la questione se le generalità del militare fossero già note al Comando prima della ricezione formale del verbale il 23 maggio 2022; il Comandante poteva comunque attendere la ricezione ufficiale del verbale e gli ulteriori accertamenti sullo stato di dipendenza alcolica, compresa la dichiarazione di inidoneità al servizio e il percorso presso il SERD. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari.

    Il termine di sessanta giorni decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari; nel caso esaminato tale conclusione è stata collegata all’avvio dell’inchiesta formale. Il termine previsto dal comma 4, relativo all’estinzione del procedimento dopo novanta giorni dall’ultimo atto senza ulteriore attività, non è stato violato.

  • art. 1392, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

    La causa estintiva opera soltanto quando decorrono novanta giorni dall’ultimo atto procedimentale senza il compimento di ulteriori attività; tale situazione non si è verificata nel caso concreto.

  • art. 1040, comma 1, lettera d), numero 19, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Gli accertamenti preliminari disciplinari di stato si svolgono nel termine di 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente.

    Il termine di 180 giorni costituisce il periodo assegnato all’Amministrazione per lo svolgimento degli accertamenti preliminari e precede il termine di sessanta giorni per la contestazione degli addebiti.

  • art. 1041, comma 1, lettera s), numero 6, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Gli accertamenti preliminari disciplinari di stato si svolgono nel termine di 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente.

    La disposizione concorre a disciplinare la durata degli accertamenti preliminari disciplinari di stato nell’ambito dell’ordinamento militare.

  • art. 712 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    È stato richiamato nel decreto disciplinare quale disposizione relativa alla violazione delle norme attinenti al giuramento prestato.

  • art. 713 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    È stato richiamato nel decreto disciplinare quale disposizione relativa alla violazione delle norme attinenti al grado rivestito.

  • art. 732 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    È stato richiamato nel decreto disciplinare quale disposizione relativa al contegno che il militare deve mantenere anche a tutela dell’immagine della Forza Armata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell’appellante mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato militare, il termine di sessanta giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari e non necessariamente dalla prima conoscenza del fatto o dell’identità del militare coinvolto.
  • Gli accertamenti preliminari disciplinari di stato possono protrarsi entro il termine previsto dall’ordinamento militare e la loro conclusione può essere individuata nell’avvio dell’inchiesta formale, dal quale decorre il successivo termine per la contestazione degli addebiti.
  • Il termine di 180 giorni previsto per gli accertamenti preliminari disciplinari di stato non è perentorio in assenza di un’espressa previsione legislativa che colleghi alla sua inosservanza la decadenza o l’estinzione del potere disciplinare.
  • L’Amministrazione militare può completare gli accertamenti preliminari acquisendo la documentazione ufficiale relativa all’infrazione e svolgendo ulteriori accertamenti sullo stato di dipendenza alcolica del militare, prima di avviare l’inchiesta formale.
  • La causa di estinzione prevista dall’art. 1392, comma 4, del codice dell’ordinamento militare richiede il decorso di novanta giorni dall’ultimo atto procedimentale senza il compimento di ulteriori attività.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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