Cassazione Penale, Sentenza n. 18366/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della conferma, da parte della Corte d'appello di Potenza, della condanna inflitta dal Tribunale di Matera per il reato previsto dall'art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011: si contestava che l'imputato fosse responsabile per essere risultato assente dal domicilio durante due controlli (16 e 18 aprile 2016). Il ricorrente sosteneva di aver segnalato telefonicamente la propria assenza ai Carabinieri a causa di uno sfratto e della mancanza di fissa dimora, per cui l'assenza sarebbe giustificata; denunciava altresì carenza di motivazione della Corte di appello e l'erroneo diniego del riconoscimento della continuazione con altra condanna irrevocabile (sentenza n. 607/2018), ritenendo che la copia della pronuncia fosse stata prodotta ma non considerata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui le telefonate non dimostravano che l'imputato avesse previamente e regolarmente comunicato l'assenza dalle proprie prescrizioni; le verifiche tecniche indicavano la sua presenza in altra località (Pisticci) la sera del 16 aprile e non risultava documentalmente o testimonialmente che l'imputato avesse indicato altra dimora stabile o fosse impossibilitato per cause oggettive ad osservare la prescrizione. Sul punto della continuazione, la Corte ha confermato il rigetto per carenza della copia della sentenza richiamata nel fascicolo processuale: incombeva sulla difesa l'onere di produrre la pronuncia ai fini della valutazione in sede di merito e non era ammissibile la sua produzione per la prima volta in Cassazione quando il documento era già noto o poteva essere stato prodotto nei gradi inferiori. Inoltre la Corte ha precisato che il termine di prescrizione non era ancora corso per effetto di precedenti sospensioni dovute a legittimi impedimenti del difensore e ha fissato la nuova scadenza al 23/08/2022. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011
La norma è stata applicata per ritenere penalmente rilevante la violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale; il giudice ha valutato l'elemento soggettivo come volontario, non giustificato da cause oggettive d'impedimento.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in senso negativo: la Corte ha affermato che la disciplina dell'art. 186 disp. att. (riferita al procedimento esecutivo) non è applicabile per analogia per acquisire d'ufficio sentenze nel giudizio di cognizione; quindi non obbliga i giudici a procurarsi d'ufficio la sentenza mancante che la parte avrebbe dovuto depositare.
art. 671 cod. proc. pen.
Menziionato come rimedio alternativo: la Corte ha puntualizzato che la decisione negativa sul riconoscimento della continuazione per ragioni processuali non preclude la parte dal sollevare la questione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
Massime di principio
- Se si invoca il riconoscimento della continuazione con una sentenza precedente, grava sulla parte che la richiede l'onere di depositare copia della pronuncia nel fascicolo dei gradi di merito; la mancata produzione impedisce la valutazione e può determinare il rigetto per ragioni processuali.
- Segnalazioni telefoniche successive al controllo non sostituiscono una preventiva e documentata comunicazione dell'assenza richiesta dalla misura: per giustificare la mancata presenza durante i controlli è necessario dimostrare in modo documentale o con testimonianze che l'assenza fosse non volontaria, necessitata e non eludibile.
- I giudici di merito non sono tenuti ad acquisire d'ufficio atti che la parte avrebbe dovuto produrre e che servono a fondare una richiesta di diritto/partecipazione; l'ammissione di documenti in Cassazione è limitata ai casi in cui fosse impossibile produrli nei gradi precedenti.
- La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo o volontà di violare la prescrizione) può fondarsi su elementi indiziari e sulle risultanze tecniche (es. traffico telefonico) che dimostrino la presenza altrove; la mancanza di prova di una concreta impossibilità giustifica la responsabilità.
- Le sospensioni del termine di prescrizione per legittimi impedimenti del difensore sono computate e possono prorogare la scadenza della prescrizione: è importante annotare e documentare gli impedimenti difensivi per tutelare i termini del reato.
- Se un documento rilevante è già disponibile nei gradi di merito ma non è stato regolarmente prodotto, la parte non può far valere tale documento per la prima volta in Cassazione se la sua ammissione richiede una valutazione probatoria nuova.
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