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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento dei Processi Verbali di Constatazione (PVC) emessi, rispettivamente, dai Nuclei PEF della Guardia di Finanza di Bari il 12 dicembre 2025 e di Foggia il 18 dicembre 2025, consegnati entrambi a mani delle società ricorrenti dalla GdF di Foggia in data 18 dicembre 2025, recanti accertamento nei confronti delle società ricorrenti in materia di crediti d’imposta per bonus edilizi “ordinari”, generati ante 12 novembre 2021 dalla--OMISSIS- e dalla --OMISSIS-; dell’avviso di annullamento catastale in autotutela (variazione -OMISSIS- del 29 novembre 2022) emesso dall’Ufficio del Territorio – Agenzia delle Entrate di Foggia, con cui sono state annullate retroattivamente le denunce di accatastamento (DOCFA) relative al complesso “-OMISSIS-” in Vieste (FG), quale atto presupposto dai PVC impugnati; della comunicazione di notizia di reato (CNR) dell’Agenzia delle Entrate di Roma, inviata in data 10 dicembre 2021 alla Procura della Repubblica di Roma, nonché il precedente atto materiale del blocco amministrativo del 2 dicembre 2021 della Piattaforme Cessione Crediti d’imposta delle ricorrenti, nonché ogni successivo provvedimento adottato, o in via di adozione, dall’Agenzia delle Entrate in attuazione dei PVC impugnati; di ogni altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale, richiamato negli atti impugnati, ovvero anche non richiamato e/o non conosciuto dalle odierne ricorrenti (comprese le comunicazioni interne all’Agenzia delle Entrate, alla GdF, al MEF e tra la medesima Istituzioni, e le eventuali segnalazioni antifrode).

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Processi verbali di constatazione relativi a crediti d’imposta per bonus edilizi, annullamento catastale d’ufficio di denunce DOCFA, blocco della piattaforma di cessione dei crediti e comunicazione di notizia di reato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni fiscali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato, chiedendone l’annullamento e cautelativamente la sospensione, una pluralità di atti connessi ad accertamenti fiscali riguardanti crediti d’imposta per bonus edilizi. Hanno sostenuto che l’amministrazione avesse applicato retroattivamente la normativa antifrode successiva all’11 novembre 2021 a operazioni anteriori, in violazione del principio di legalità e dell’art. 2-ter del d.l. 11/2023; che Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate avessero esercitato un potere atipico, sostituendosi all’autorità giudiziaria penale e determinando una sanzione di fatto in violazione della presunzione di innocenza; che fossero stati violati il contraddittorio preventivo, l’obbligo di motivazione e i doveri di istruttoria, con particolare riferimento all’annullamento dei DOCFA e alla pretesa fiscale. Le ricorrenti hanno inoltre dedotto l’immediata lesività del blocco della piattaforma di cessione dei crediti e dell’annullamento catastale, invocando il diritto a un ricorso effettivo e chiedendo, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla mancata immediata impugnabilità di atti prodromici nel processo tributario. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la competenza del giudice tributario e, quanto al blocco della piattaforma, la derivazione da un provvedimento cautelare penale di sequestro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione il giudice tributario e consentendo la riproposizione del giudizio nei termini di legge. Ha ritenuto che i processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza siano atti endoprocedimentali e istruttori, privi di autonoma lesività e impugnabili, secondo il sistema tributario, insieme all’atto definitivo di accertamento davanti al giudice tributario. Gli effetti economici di fatto lamentati dalle società non possono modificare la qualificazione giuridica degli atti né ampliare la giurisdizione amministrativa. Quanto al blocco della piattaforma di cessione dei crediti, il TAR ha rilevato che esso traeva origine da un provvedimento cautelare penale di sequestro, il cui sindacato spetta esclusivamente al giudice penale competente. L’annullamento catastale era già stato impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di Foggia e poteva essere oggetto di tutela cautelare in quella sede; la duplicazione dei giudizi è stata ritenuta incompatibile con economia processuale e certezza del diritto. Il diritto a un ricorso effettivo non consente la libera scelta del giudice, poiché il sistema prevede un percorso giurisdizionale tributario specializzato, munito anche di tutela cautelare. La questione di costituzionalità sulle norme del processo tributario non è stata esaminata, ritenendosi che dovesse essere eventualmente valutata dal giudice tributario. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; il processo verbale di constatazione, in quanto atto istruttorio endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile secondo la ricostruzione del TAR.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    Prevede la tutela cautelare davanti al giudice tributario contro gli atti tributari lesivi, dimostrando l’esistenza di un rimedio urgente nel foro munito di giurisdizione.

  • art. 2-ter d.l. 11/2023

    È stato invocato dalle ricorrenti quale norma di interpretazione autentica contro l’applicazione retroattiva della disciplina antifrode, ma il TAR non ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalle ricorrenti con riferimento alla presunzione di innocenza; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il diritto a un ricorso effettivo non implica la libertà di scegliere il foro, ma richiede l’esistenza di un percorso giurisdizionale legale, effettivo e funzionale.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato insieme all’art. 47 della Carta UE; non impone l’accesso al giudice amministrativo quando l’ordinamento assicura un rimedio effettivo davanti al giudice tributario.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata dopo la discussione in camera di consiglio e l’avviso alle parti.

Massime di principio

  • I processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, in quanto atti endoprocedimentali e meramente istruttori privi di autonoma lesività, non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo; la loro contestazione deve avvenire nell’ambito dell’impugnazione dell’atto tributario definitivo davanti al giudice tributario.
  • La qualificazione formale e funzionale dell’atto prevale sugli effetti economici di fatto lamentati dal destinatario: la deduzione di conseguenze interdittive o patrimoniali non consente di trasformare un atto tributario endoprocedimentale in un provvedimento amministrativo autonomamente sindacabile dal giudice amministrativo.
  • Quando un’attività amministrativa costituisce attuazione di un provvedimento cautelare penale, il giudice amministrativo non può sindacare la legittimità o gli effetti del provvedimento giurisdizionale penale né ordinare la rimozione delle relative misure attuative; la tutela deve essere chiesta al giudice penale competente.
  • L’esigenza di un ricorso effettivo non attribuisce al privato la libertà di scegliere il giudice, purché l’ordinamento preveda un percorso giurisdizionale predeterminato, specializzato e dotato di strumenti cautelari idonei.
  • La presenza di un autonomo giudizio tributario già instaurato sulla medesima questione impedisce la duplicazione della controversia davanti al giudice amministrativo e rende necessario rispettare il riparto legislativo delle giurisdizioni, anche per evitare contrasti di giudicati.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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