Cassazione Civile, Ordinanza n. 09648/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
Una proprietaria di immobile pignorato ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. contro la procedura avviata da una banca, poi subentrata da una società veicolo cessionaria del credito. Il bene era stato acquistato dalla ricorrente da una cooperativa costruttrice, sulla quale gravava originariamente un'ipoteca iscritta sull'intero fabbricato a garanzia di un mutuo concesso alla cooperativa stessa; dopo l'assegnazione dell'unità alla ricorrente, mutuo e ipoteca erano stati frazionati e la garanzia era stata iscritta sulla sola unità immobiliare in una quota del credito. La ricorrente sosteneva di aver pagato integralmente il prezzo alla cooperativa, di non aver mai accollato il mutuo e che, quindi, l'ipoteca e il suo frazionamento non le fossero opponibili; contestava perciò il diritto del creditore di procedere esecutivamente contro il suo immobile. Il ricorso per cassazione censurava la decisione d'appello che aveva ritenuto legittima l'espropriazione come espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602 c.p.c., nonostante l'erronea indicazione della ricorrente come debitrice. In sede di legittimità la resistente si costituiva, ma il controricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione della procura notarile del rappresentante volontario che aveva conferito il mandato al difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società resistente per difetto di produzione della procura del soggetto che si era qualificato rappresentante volontario dell'ente. Sul ricorso principale, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: la mancata partecipazione al giudizio di merito del debitore originario/parte necessaria nella espropriazione contro il terzo proprietario. Poiché l'opposizione all'esecuzione riguardava un'espropriazione promossa ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., il debitore era litisconsorte necessario insieme al creditore procedente; la sua omissione rendeva il giudizio di merito nullo e le sentenze di merito inutiliter datae. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
Se il ricorso o il controricorso è proposto tramite procuratore, la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri; in mancanza, l'atto è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e per il deposito della memoria.
art. 615 c.p.c.
Norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo assoggettato a pignoramento.
art. 602 c.p.c.
Disciplina l'espropriazione contro il terzo proprietario; il creditore può procedere sui beni del terzo nei casi e modi previsti dalla norma e dalle disposizioni seguenti.
art. 383 c.p.c.
In presenza di nullità del giudizio di merito per omessa partecipazione del litisconsorte necessario, la causa va rimessa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nei casi di espropriazione contro il terzo proprietario ex artt. 602 e ss. c.p.c., il debitore originario è parte necessaria del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente.
- L'omessa evocazione in giudizio del debitore necessario determina la nullità dell'intero giudizio di merito e rende inutiliter datae le sentenze rese; la nullità è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
- Quando il controricorso è sottoscritto da un rappresentante volontario dell'ente costituito in giudizio, la procura che legittima tale rappresentanza deve essere prodotta in atti, altrimenti il controricorso è inammissibile.
- In sede di opposizione all'esecuzione, il giudice di legittimità deve verificare d'ufficio le condizioni del contraddittorio quando il vizio risulti dagli atti e incida sulla validità del giudizio di merito.
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