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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti. e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La questione riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda; la rilevanza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e dell'originario art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; nonché la natura del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accolto il ricorso e accertato il diritto della ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il superamento del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non determina decadenza dal beneficio, essendo il termine funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda; il termine per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    La disposizione concerne la base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e della limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina originaria limitativa del beneficio.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato, da effettuarsi dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude né disciplina il computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio, sicché non può essere escluso il personale cessato dal servizio a domanda.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza è funzionale alla decorrenza del pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo e non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio economico.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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