Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32882/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede esecutiva, il giudice aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna e aveva rideterminato la pena complessiva in undici anni e quattro mesi di reclusione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., sostenendo che la pena base di nove anni fosse stata individuata correttamente, ma che gli aumenti per i reati satellite fossero stati determinati in modo apodittico, in particolare mediante un aumento di tre anni per il capo C), senza individuare adeguatamente la violazione più grave e discostandosi dagli aumenti di un mese già applicati per gli altri episodi di spaccio. Ha inoltre lamentato un vizio di motivazione sulla determinazione degli aumenti e la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché l'ordinanza non avrebbe indicato gli aumenti originariamente applicati, impedendo di verificare se quelli stabiliti in sede esecutiva fossero più gravosi. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva individuato come pena base quella concretamente più elevata inflitta dal giudice della cognizione, pari a nove anni di reclusione, e aveva correttamente scorporato i reati già unificati, individuando il reato più grave e applicando autonomi aumenti per ciascun reato satellite. Quanto alla motivazione, ha rilevato che gli aumenti erano stati indicati distintamente e che la pena complessiva risultava comunque inferiore a quella precedentemente inflitta per i medesimi fatti. È stata ritenuta infondata anche la doglianza relativa alle attenuanti generiche, poiché nel reato continuato il giudizio di bilanciamento riguarda il reato più grave, mentre le circostanze relative ai reati satellite rilevano soltanto per la determinazione degli aumenti, salvo l'incidenza sul genere di pena applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la determinazione della pena base secondo quella concretamente inflitta dal giudice della cognizione per la violazione più grave, nonché il calcolo degli aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione nelle sentenze originarie. Ha escluso l'interesse del ricorrente rispetto alle doglianze sugli aumenti, poiché la pena rideterminata era complessivamente inferiore a quella precedentemente inflitta. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione sugli aumenti e corretta la disciplina delle attenuanti generiche nel reato continuato.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    Ai fini dell'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva, rileva la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, come indicata nel dispositivo.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    Impone, nel reato continuato, l'individuazione della violazione più grave e l'applicazione di aumenti per ciascun reato satellite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione relativo al riconoscimento della continuazione, la violazione più grave si individua considerando la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, come risultante dal dispositivo della sentenza, e non mediante una nuova valutazione astratta della gravità dei reati.
  • Quando le sentenze da unificare riguardano più reati già riuniti in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati, individuare quello più grave e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, inclusi quelli già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione.
  • La determinazione della pena per il reato continuato richiede che il giudice motivi distintamente gli aumenti applicati ai singoli reati satellite. Il grado di motivazione deve essere proporzionato all'entità degli aumenti e consentire il controllo sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p., del rapporto di proporzione tra le pene e del divieto di sostituire surrettiziamente il cumulo giuridico con il cumulo materiale.
  • La doglianza sugli aumenti determinati in sede esecutiva è priva di interesse quando la pena complessivamente rideterminata è comunque inferiore a quella inflitta dal giudice della cognizione per i medesimi fatti.
  • Nel reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze riguarda esclusivamente quelle riferibili al reato ritenuto più grave; le circostanze relative ai reati satellite rilevano soltanto nella determinazione dei rispettivi aumenti, salvo che il loro bilanciamento incida sul genere di pena applicabile.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.