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Sentenza

Sentenza n. 2647/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa a opere edilizie già realizzate su un immobile ante 1967

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata dopo il diniego comunale di una precedente SCIA in sanatoria. L’immobile, situato in zona agricola e sottoposto a vincolo paesaggistico, era interessato da una struttura portante interna a due elevazioni e dal rifacimento di murature perimetrali crollate. La domanda più recente, corredata anche dal parere paesaggistico favorevole e dal parere del Genio Civile, chiedeva di regolarizzare le opere esistenti mantenendo superficie, volume e destinazione originari, senza completamento dei lavori né mutamento d’uso; la ricorrente sosteneva inoltre che non fosse necessario il parere ferroviario, poiché l’immobile non ricadeva nella fascia di rispetto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità, ritenendo la nuova istanza una reiterazione di quella già respinta, e nel merito ha sostenuto l’assenza della doppia conformità, richiamando l’aumento di superficie e volume e la destinazione residenziale non consentita. La ricorrente ha replicato che la nuova domanda differiva dalla precedente per oggetto e documentazione e che il mutamento d’uso e l’accorpamento prospettati in precedenza non facevano parte dell’istanza attuale.

La decisione

Il TAR ha convertito il rito, poiché il silenzio sull’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 equivale a un diniego impugnabile. Ha respinto l’eccezione comunale di inammissibilità o improcedibilità: la precedente decisione riguardava una SCIA in sanatoria ex art. 37, mentre la nuova domanda ex art. 36 aveva diverso intento sanatorio, era corredata da ulteriori pareri e non comprendeva il mutamento di destinazione e l’accorpamento richiesti in precedenza. Nel merito, ha accolto il ricorso: la domanda riguardava la regolarizzazione delle sole opere esistenti, con conservazione di dimensioni e destinazione originarie; non risultava provato in modo inequivoco che il mutamento d’uso fosse già avvenuto. A fronte del principio di prova della doppia conformità offerto dalla ricorrente, il Comune non aveva prodotto accertamenti o valutazioni tecniche successive alla nuova istanza né confutato adeguatamente la tesi, e il diniego tacito risultava quindi non comprensibile. L’amministrazione dovrà svolgere adeguata istruttoria e adottare gli ulteriori provvedimenti nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza, valutando la conformità delle sole opere effettivamente realizzate; l’eventuale completamento o cambio d’uso potrà essere esaminato in un’eventuale futura istanza. Annullato il silenzio-diniego; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

    Il decorso di sessanta giorni senza una pronuncia espressa sull’istanza di permesso in sanatoria produce un diniego tacito, con gli stessi effetti di un diniego espresso.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    A fronte, se non di una prova piena, quantomeno di un principio di prova da parte del ricorrente dell’esistenza della doppia conformità delle opere già realizzate, il diniego (tacito) sulla domanda che mira a ottenere la sanatoria dell’esistente senza il completamento e mutamento di destinazione prospettato originariamente con la SCIA in sanatoria, in assenza di produzione in giudizio di accertamenti e/o valutazioni tecniche successive alla nuova domanda da parte del Comune, non risulta comprensibile, spettando all’amministrazione confutare la tesi avversaria, a seguito di adeguata istruttoria, dando atto delle risultanze nel provvedimento finale.

    Quando il richiedente offre almeno un principio di prova della doppia conformità delle opere effettivamente realizzate, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e confutare tale prova con valutazioni tecniche esplicitate nel provvedimento; non può fondare il diniego su opere o mutamenti d’uso estranei alla domanda di sanatoria.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Invero, osserva il Collegio che la precedente pronuncia del 30 settembre 2019 sulla non conformità urbanistica dell’intervento veniva emessa in relazione all’istanza proposta ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, mentre il silenzio diniego qui impugnato si riferisce a una successiva istanza proposta ex art. 36 della medesima legge.

    Il precedente diniego relativo a una SCIA in sanatoria ex art. 37 non rende inammissibile o improcedibile una successiva domanda ex art. 36 quando questa abbia un diverso oggetto sanatorio e sia sostenuta da elementi nuovi.

  • art. 3, lettere b) e c), d.P.R. 380/2001

    Sostiene, in particolare, il ricorrente che tra le opere di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i., come recepito nella Regione Sicilia con la L.R. n. 16/2016 e s.m.i., è compresa sia la fusione di più unità immobiliari, anche se comportanti incremento del carico urbanistico, che il cambio di destinazione d’uso;

    La sentenza riporta questa lettura delle categorie edilizie come argomento della ricorrente, ma non la assume a fondamento della decisione: l’oggetto della domanda in esame era limitato alla regolarizzazione delle opere esistenti, senza accorpamento o cambio di destinazione.

Massime di principio

  • Il silenzio dell’amministrazione comunale sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, decorso il termine di sessanta giorni, ha valore di diniego tacito ed è impugnabile come un diniego espresso.
  • Il diniego relativo a una precedente SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 non preclude una successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 quando quest’ultima abbia un oggetto sanatorio diverso e sia corredata da elementi o pareri sopravvenuti rilevanti.
  • La legittimità del diniego di sanatoria va valutata con riferimento alle opere effettivamente comprese nell’istanza: completamenti e mutamenti di destinazione prospettati per il futuro, ma non richiesti, non possono giustificare il rigetto della domanda attuale.
  • Quando il richiedente offre almeno un principio di prova della doppia conformità delle opere da sanare, l’amministrazione deve confutarlo mediante adeguata istruttoria e valutazioni tecniche espresse nel provvedimento; in mancanza, il diniego tacito non è adeguatamente giustificato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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