Cassazione Penale, Sentenza n. 18392/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma dell'aggravamento della misura cautelare (custodia in carcere) per omissione della traduzione dell'ordinanza di aggravamento e connessa violazione del diritto di difesa. Si denunciava altresì carenza nella trasmissione degli atti rilevanti al Tribunale del riesame e la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della circostanza che il ricorrente non conosceva la lingua italiana, con conseguente pregiudizio alla possibilità di esercitare compiutamente le difese; sono stati inoltre depositati motivi aggiunti, ritenuti tardivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (omessa traduzione dell'ordinanza di aggravamento) e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. La Corte ha osservato che l'omessa traduzione deve essere valutata in rapporto al diritto di difesa; ha richiamato precedente giurisprudenza secondo la quale l'omessa traduzione non determina automaticamente la nullità del provvedimento ma impone la traduzione e fa decorrere i termini per impugnare dalla notifica del provvedimento tradotto. Ha inoltre censurato la motivazione parziale resa dal Tribunale e dichiarato tardiva la memoria con motivi aggiunti depositata il 23/04/2026. La cancelleria è stata incaricata di adempiere agli obblighi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale dell'appello proposto dal ricorrente al Tribunale del riesame; articolo invocato nella fase di impugnazione dell'ordinanza cautelare
art. 100 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alla sequenza procedimentale e alla trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; contestata carenza nella trasmissione della documentazione utile alla valutazione dell'appello
art. 143 cod. proc. pen.
Evocato dalla difesa nel quadro delle norme che tutelano il diritto di difesa, in particolare con riferimento alle esigenze informative e di comprensione del provvedimento da parte di persona non conoscente la lingua italiana
art. 177 cod. proc. pen.
Richiamato come norma processuale collegata alla garanzia del contraddittorio e della possibilità di esercitare la difesa; invocata per lamentare la mancata traduzione
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle tutele difensive connesse alla comprensione degli atti processuali da parte dell'imputato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione ai limiti di esposizione delle censure nella motivazione della Corte di legittimità; la Corte ha indicato che i motivi sono stati riportati nei limiti strettamente necessari all'esposizione
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma indicata quale riferimento per la competenza del Tribunale al quale è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti della cancelleria in ordine agli obblighi formali successivi alla decisione (tra cui, in concreto, adempimenti relativi alla traduzione e notificazione del provvedimento)
Sez. 2, n. 10485 del 05/03/2025, Jiang, Rv. 287580-01 (giurisprudenza)
Principio di diritto richiamato: l'omessa traduzione in lingua nota all'interessato dell'ordinanza del riesame che applica una misura più grave non comporta automaticamente la nullità del provvedimento ma impone la sua traduzione; i termini per eventuale impugnazione decorrono dalla notifica del provvedimento tradotto. La Corte ha ribadito questo principio pur accogliendo il ricorso per omessa traduzione nel caso di specie
Massime di principio
- L'omessa traduzione di un provvedimento cautelare verso un destinatario che non conosce la lingua italiana non determina automaticamente la nullità del provvedimento, ma impone l'obbligo di traduzione; i termini per proporre impugnazione decorrono dalla notifica del provvedimento tradotto.
- La mancata traduzione può però integrare una violazione del diritto di difesa se dal complesso emergono elementi che dimostrino un concreto pregiudizio nella possibilità per l'interessato di esercitare le proprie difese; in tali casi il giudice di legittimità può annullare il provvedimento e disporre il rinvio per nuovo esame.
- La correttezza formale della trasmissione degli atti al giudice dell'appello (Tribunale del riesame) è rilevante: carenze nella documentazione possono incidere sulla regolare valutazione delle censure e giustificare rilievi di illegittimità.
- I motivi aggiunti depositati tardivamente rischiano di essere dichiarati inammissibili o non considerati; è importante rispettare i termini e le forme previste per l'integrazione delle censure.
- Quando sussistono dubbi sulla lingua conosciuta dall'imputato, il giudice di merito e la cancelleria devono adottare gli adempimenti necessari (es. traduzione e notifiche) per garantire il diritto di difesa e la regolarità temporale delle impugnazioni.
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