Sentenza n. 16764/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del decreto -OMISSIS- emesso dal Ministro dell’Interno in data-OMISSIS- notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Ministro citato respingeva la domanda di cittadinanza presentata in data -OMISSIS- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non noti al ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza, contestando il difetto di istruttoria e la carenza e infondatezza della motivazione. Ha dedotto che l'Amministrazione aveva attribuito rilievo a una denuncia per falsità ideologica, benché non vi fosse una condanna penale né una pendenza processuale, e non avesse adeguatamente considerato il suo inserimento sociale ed economico e la buona condotta. Nel corso del giudizio il Ministero ha precisato che la denuncia era sorta perché il richiedente, entrato in Italia dichiarandosi cittadino di un diverso Stato, era stato identificato come cittadino ghanese durante l'istruttoria relativa al permesso di soggiorno di una figlia; dopo essere stato scoperto aveva esibito un passaporto ghanese. Il Ministero ha inoltre riferito di un precedente decreto penale definitivo di condanna ad ammenda, per un fatto dell'anno precedente, e dell'omessa dichiarazione di tale condanna nella domanda di cittadinanza. Il ricorrente ha opposto che nel 2025 era intervenuta la riabilitazione e l'estinzione del reato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione del proficuo inserimento nella comunità nazionale e che il sindacato giurisdizionale è limitato agli errori o alle illogicità gravi e macroscopici. Ha rigettato le censure riferite alla denuncia per falsità ideologica: il fatto storico, nei suoi elementi materiali, non era contestato e poteva essere valutato autonomamente in sede amministrativa come indice di disvalore comportamentale ostativo, anche senza una definizione del procedimento penale. Ha precisato che il precedente decreto penale di condanna, emerso in giudizio, non era stato considerato nel diniego e non poteva integrarne postumamente la motivazione; perciò le questioni sulla rilevanza della successiva riabilitazione e sull'omessa dichiarazione della condanna non erano decisive per la legittimità dell'atto impugnato. Ha tuttavia rilevato la coerenza di quell'episodio pregresso con il quadro relativo al successivo fatto. Il ricorso è stato respinto in ogni domanda e istanza; resta salva la facoltà di reiterare l'istanza di cittadinanza a partire da un anno dopo il primo diniego. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
L'acquisizione dello status di cittadino italiano ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 per c.d. “naturalizzazione” è oggetto di un provvedimento di concessione ampiamente discrezionale che deve apprezzare il proficuo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, verificato primariamente attraverso l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi ed una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione per naturalizzazione è un provvedimento ampiamente discrezionale, fondato sulla valutazione complessiva del proficuo inserimento nella comunità nazionale, comprendente anche la condotta di vita e il rispetto dei valori di convivenza civile.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il Ministero ha inoltre riferito di un precedente decreto penale definitivo di condanna ad ammenda, per un fatto dell'anno precedente, e dell'omessa dichiarazione di tale condanna nella domanda di cittadinanza.
Il testo richiama l'autocertificazione della posizione giudiziaria prevista per la domanda di cittadinanza, ma il TAR non fonda su tale omissione la legittimità del diniego, perché il precedente penale non era stato considerato nel provvedimento e non può integrar-ne ex post la motivazione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità e richiede una prognosi sul proficuo inserimento del richiedente nella comunità nazionale, considerando, tra l'altro, la condotta di vita, il rispetto delle regole di convivenza civile e l'assenza di elementi comportamentali ostativi.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare autonomamente in sede amministrativa fatti storici circostanziati, anche se il relativo procedimento penale non è giunto a condanna o non ha avuto ulteriore progresso, quando i fatti materiali non siano contestati e siano pertinenti alla prognosi di integrazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali in materia di cittadinanza per naturalizzazione è circoscritto alla verifica di errori o illogicità gravi e macroscopici.
- Un fatto o una condanna non considerati nel provvedimento impugnato non possono essere utilizzati dall'Amministrazione per integrarne ex post la motivazione; la valutazione giudiziale della legittimità deve riferirsi alle ragioni effettivamente poste a fondamento dell'atto.
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