Sentenza n. 1148/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla parte ricorrente presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rilascio di un visto per motivi di studio presso l'Ambasciata italiana di Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio asseritamente formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato tuttavia condannato a restituire alla ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio, anche se non comporta ancora l'adozione del provvedimento finale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento richiesto quando la pretesa azionata consisteva nell'avvio del procedimento, con conseguente applicazione dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo non sia particolarmente esteso e l'amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, si sia attivata in tempi ragionevoli; resta a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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