Sentenza n. 555/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento emesso in data 11 maggio 2022 e comunicato in data 17 maggio 2022 dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bologna, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di emersione del lavoro irregolare presentata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 103, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77; - della comunicazione dei motivi ostativi del 29 marzo 2022 e di ogni altro atto comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione del lavoro irregolare adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bologna
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020, motivato dalla condanna per un reato in materia di stupefacenti. In primo luogo ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. 34/2020, per contrasto con gli artt. 3, 27, 97 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui introduce un automatismo ostativo senza consentire una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale. In secondo luogo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 10, lettera c), nonché dell'art. 6, comma 1, l. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza motivazionale, contestando il rigetto automatico fondato sul precedente penale. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa una condanna ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990; tuttavia, dalla sentenza penale prodotta in giudizio risultava che l'imputazione era stata riqualificata nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in ragione della quantità di stupefacente e del ruolo di semplice corriere del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. 34/2020 nella parte in cui include automaticamente tra i reati ostativi i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Secondo il giudice costituzionale, tale fattispecie è caratterizzata da ridotta offensività e si distingue dalle altre ipotesi di reato in materia di stupefacenti; la sua automatica rilevanza ostativa viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La condanna per il reato di lieve entità può quindi costituire soltanto un indice da valutare in concreto, considerando la gravità del fatto e la personalità dell'interessato, e non una presunzione assoluta di pericolosità. Poiché la sentenza penale aveva effettivamente riqualificato il fatto nell'art. 73, comma 5, il precedente non poteva essere considerato automaticamente ostativo. L'amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta dell'effettiva pericolosità sociale; il diniego, fondato sul solo automatismo, è stato pertanto ritenuto illegittimo. Le spese sono state compensate, in ragione della peculiarità della controversia e della sopravvenienza, durante il giudizio, della pronuncia costituzionale.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare richiesta nell'interesse del ricorrente.
art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui include automaticamente tra i reati ostativi quelli previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
La fattispecie di lieve entità, per la sua ridotta offensività, non può costituire causa automaticamente ostativa all'emersione; la condanna rileva solo quale elemento da valutare concretamente ai fini della pericolosità sociale.
art. 6, comma 1, l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente con riferimento ai doveri istruttori dell'amministrazione; il TAR ha ritenuto illegittimo il mancato svolgimento di una valutazione concreta della pericolosità sociale.
sentenza Corte costituzionale n. 43 del 19 marzo 2024
Ha escluso l'automatismo ostativo dell'art. 103, comma 10, lettera c), per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, imponendo una valutazione in concreto della gravità del fatto e della personalità dell'interessato.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, la condanna per il reato di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non costituisce automaticamente causa ostativa, poiché tale fattispecie non può essere equiparata alle altre ipotesi di reato in materia di stupefacenti.
- Quando il precedente penale rientra nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l'amministrazione deve valutare in concreto la gravità del fatto, le modalità della condotta e la personalità dell'interessato, ai fini dell'accertamento dell'effettiva pericolosità sociale.
- È illegittimo il diniego di emersione fondato esclusivamente sull'automatica ostatività di una condanna per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, senza una motivazione riferita alla concreta pericolosità sociale del richiedente.
- La qualificazione giuridica del fatto risultante dalla sentenza penale, anche quando l'imputazione originaria fosse più grave, deve essere correttamente considerata dall'amministrazione nella verifica dei presupposti ostativi alla procedura di emersione.
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