Sentenza n. 1036/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) Della determina R.G. 654 del 21/11/2025, Registro Area 300, con cui il Responsabile dell’Area LL.PP. Vigilanza Ambientale della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, a ratifica della determina n. 645 del 18.11.25 e successiva determina di rettifica errore materiale n. 646 del 19.11.25, ha disposto la esclusione della Is.V.Ec. S.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonché' servizi complementari, servizio di pulizia locali ed aree di proprietà e/o a qualsiasi titolo, in uso al comune, compreso servizio di pulizia dell'area cimiteriale del comune di Caiazzo. LOTTO 1 CIG: B6E371B918”; 2) Delle determine, ivi citate, n. 645 del 18.11.25 e successiva n. 646 del 19.11.25 di rettifica di errore materiale, di cui si ignora l’esatto contenuto in quanto mai comunicate; 3) Della comunicazione di esclusione pervenuta in data 21.11.2025; 4) Degli articoli 5 e 15.1 del disciplinare ove interpretati in senso pregiudizievole agli interessi della società ricorrente; 5) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se e quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, ove e per quanto possa occorrere, dei verbali di gara, della inerzia serbata dalla S.A. sulla istanza di annullamento in autotutela proposta dalla Is.V.EC. s.r.l.; 6) Dell’eventuale provvedimento di scorrimento della graduatoria e aggiudicazione nei confronti di una delle società controinteressate, ivi incluso il verbale di consegna anticipata e/o in via d’urgenza del servizio, allo stato sconosciuti; NONCHE’ Ai sensi degli articoli 121 e 122 C.P.A, per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato e per la condanna a disporre l’aggiudicazione in favore della società ricorrente e il conseguente subentro nell’appalto. Con espressa riserva di azione ai sensi dell'art.124 C.P.A., nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto e/o del verbale di consegna anticipata eventualmente stipulato con altra società controinteressata. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ECOCE S.R.L. il 16\1\2026 : Per l’annullamento in parte qua degli atti di gara ed in particolare del provvedimento di esclusione di ISVEC oggetto di impugnazione con il ricorso principale (determina R.G. 654 del 21/11/2025, Registro Area 300, con cui il Responsabile dell’Area LL.PP. Vigilanza Ambientale della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, a ratifica della determina n. 645 del 18.11.25 e successiva determina di rettifica errore materiale n. 646 del 19.11.25) nella sola parte in cui non ha provveduto alla esclusione di ISVEC anche in relazione agli ulteriori motivi che si vanno a rappresentare con i seguenti motivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECOCE S.R.L. il 11\2\2026 : Per l’annullamento dei seguenti atti: 1) della determina n. 40 del 30.1.2026 avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura di gara CIG B6E371B918 (Lotto 1 ) alla società ISVEC, anche nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della società ADM s.r.l.; 2) ove e per quanto lesiva della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 5 del Disciplinare di gara; 3) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara; 4) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre e della determina di nomina della Commissione di gara; 5) della decisione a contrarre n. 356/2025 e della determinazione n. 329 del 26.5.2025; 6) ove e per quanto lesiva della circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, della circolare del Ministero dell’Interno in data 14/8/2013 e del comunicato del Presidente ANAC del 17/1/2023.; 7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria del diritto al subentro quale aggiudicataria previa declaratoria di inefficacia del contratto di servizio; nonché, in via subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara nonchè, ove e per quanto lesivi degli atti già impugnati con il ricorso incidentale ovvero per l’annullamento in parte qua degli atti di gara ed in particolare del provvedimento di esclusione di ISVEC oggetto di impugnazione con il ricorso principale (determina R.G. 654 del 21/11/2025, Registro Area 300, con cui il Responsabile dell’Area LL.PP. Vigilanza Ambientale della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, a ratifica della determina n. 645 del 18.11.25 e successiva determina di rettifica errore materiale n. 646 del 19.11.25) nella sola parte in cui non ha provveduto alla esclusione di ISVEC anche in relazione agli ulteriori motivi che si vanno a rappresentare con i seguenti motivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara per mancata iscrizione alla White List, successivamente annullata in autotutela dalla stazione appaltante
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, risultata prima graduata con 90,5 punti nella procedura per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e pulizia del territorio comunale, impugnava la determina di esclusione motivata dalla mancata iscrizione alla White List prevista dall’art. 1, commi 52-57, l. 190/2012, nonché gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. La terza graduata, rimasta unica concorrente in gara dopo l’esclusione della seconda classificata, proponeva ricorso incidentale volto a ottenere l’esclusione della ricorrente per ulteriori ragioni e, con motivi aggiunti, impugnava anche l’aggiudicazione successivamente disposta in favore della ricorrente, chiedendo il subentro o, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura. Nelle more, la stazione appaltante annullava in autotutela la determina di esclusione e riammetteva la ricorrente e la seconda classificata, formulando nuovamente la proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente. Quest’ultima dichiarava quindi la sopravvenuta carenza di interesse. La controinteressata sosteneva invece la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’attività successiva della stazione appaltante aveva eliminato l’atto impugnato e integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente. Il ricorso incidentale è stato ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha precisato che, quando il ricorso principale non viene respinto né dichiarato inammissibile, ma si conclude con la cessazione della materia del contendere, tale esito soddisfa la pretesa azionata e incide direttamente sulla sorte del ricorso incidentale, che conserva natura esclusivamente difensiva e subordinata, essendo diretto soltanto a paralizzare la procedibilità o l’ammissibilità del ricorso principale. L’eventuale lesività dell’atto di autotutela per il controinteressato resta estranea al giudizio, poiché l’atto non era stato impugnato in questa sede: esso avrebbe dovuto essere contestato con un autonomo ricorso principale, nel rispetto dei relativi termini e decorrenze. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 42, comma 1, c.p.a.
È richiamato in relazione alla sorte del ricorso incidentale quando viene meno l’interesse alla prosecuzione del ricorso principale.
art. 1, commi 52-57, l. 190/2012
Costituiva il riferimento normativo posto dalla stazione appaltante a fondamento dell’esclusione per mancata iscrizione alla White List; la sentenza non decide la legittimità sostanziale di tale motivazione, essendo intervenuto l’annullamento in autotutela.
art. 21-octies l. 241/1990
È stato richiamato dalla stazione appaltante quale base dell’annullamento in autotutela dell’esclusione; la sentenza considera decisivo l’effetto eliminatorio dell’atto, senza pronunciarsi sulla correttezza del relativo fondamento normativo.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale attività soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio principale deve essere definito con cessazione della materia del contendere.
- Il ricorso incidentale proposto da un controinteressato per paralizzare la procedibilità o l’ammissibilità del ricorso principale ha natura difensiva e subordinata; se il ricorso principale si estingue per cessazione della materia del contendere, anche il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’eventuale lesività dell’atto di autotutela per il controinteressato non può essere fatta valere mediante il ricorso incidentale nel giudizio già instaurato dal ricorrente principale, quando l’atto non è stato impugnato in quella sede; il controinteressato deve proporre un autonomo ricorso principale.
- L’impugnazione autonoma dell’atto sopravvenuto da parte del controinteressato comporta l’applicazione dei termini e delle decorrenze propri del nuovo ricorso principale, distinti da quelli relativi all’eventuale estensione del thema decidendum mediante ricorso incidentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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