Cassazione Civile, Ordinanza n. 19251/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di euro 499,38, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e spese di procedura, a titolo di oneri condominiali. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione sostenendo di avere già estinto il debito e, in appello, il tribunale ha revocato il decreto, accertando che egli aveva versato euro 500,00 prima del ricorso monitorio, che restava solo un residuo di euro 1,42 e che non erano dovuti gli interessi al tasso commerciale; ha quindi condannato il condominio a restituire quanto percepito, compensando in parte le spese. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 36 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dal condominio quale reconventio reconventionis, deducendo che l'opposizione aveva ampliato il thema decidendum; 2) violazione degli artt. 1194, 1182, 1219 e 1176 c.c. per il mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali e per l'erronea imputazione del pagamento; 3) violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. per non avere valorizzato il comportamento del debitore, ritenuto contrario a buona fede, e per avere considerato liberatorio il bonifico; 4) violazione degli artt. 1182-1188 c.c. per la ritenuta validità del pagamento tramite bonifico anziché nel luogo eletto dal creditore; 5) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. per il mancato riconoscimento del maggior danno da ritardo e delle spese del monitorio; 6) violazione degli artt. 113 e 339, comma 2, c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello. La Corte ha esaminato preliminarmente il sesto motivo, dichiarandolo inammissibile; ha poi rigettato il primo motivo e ha ritenuto infondati o comunque inammissibili i motivi dal secondo al quinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del condominio. Ha ritenuto inammissibile il sesto motivo sull'ammissibilità dell'appello, infondato il primo motivo sulla reconventio reconventionis, e privi di fondamento o inammissibili i motivi dal secondo al quinto. Ha confermato l'impostazione del tribunale: il pagamento del capitale era avvenuto prima del decreto ingiuntivo, il condominio aveva accettato il pagamento, le spese della fase monitoria non potevano gravare sul debitore, non erano esaminabili le pretese spese stragiudiziali perché la relativa domanda riconvenzionale era inammissibile, e gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 non erano applicabili perché riferiti alle transazioni commerciali. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 c.p.c.
La domanda riconvenzionale del creditore opposto è ammissibile solo se l'opposizione abbia ampliato il thema decidendum in misura tale da giustificare la reconventio reconventionis; altrimenti resta inammissibile.
art. 339, comma 2, c.p.c.
L'ammissibilità dell'appello va valutata anche rispetto alla natura delle censure dedotte; il motivo di ricorso che non colpisce tutte le autonome rationes decidendi è inammissibile.
art. 1182 c.c.
La censura sul luogo del pagamento non è esaminabile in cassazione se richiede nuovi accertamenti in fatto; nel caso concreto il pagamento tramite bonifico è stato considerato avvenuto prima del decreto.
art. 1188 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di luogo e modalità del pagamento, ma la Corte non ha accolto la censura per difetto di decisività e per i limiti del giudizio di legittimità.
art. 1194 c.c.
Nel caso concreto è stato escluso il problema di imputazione del pagamento, poiché la somma versata corrispondeva al capitale dovuto al netto degli accessori.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento del debitore, ma la Corte ha escluso l'inadempimento rilevante perché il capitale era già stato pagato prima del monitorio.
art. 1219 c.c.
Richiamato in relazione alla mora e agli effetti del pagamento, ma la Corte ha ritenuto insussistente la pretesa monitoria sul capitale ormai estinto.
art. 1176 c.c.
La deduzione del difetto di buona fede o diligenza del debitore non ha inciso sull'esito, perché il pagamento del capitale era già intervenuto prima del decreto.
art. 1224, comma 2, c.c.
Il maggior danno da ritardo non è riconoscibile automaticamente; nel caso concreto è stata ritenuta corretta la liquidazione dei soli interessi legali, anche per l'estraneità del rapporto al d.lgs. n. 231 del 2002.
d.lgs. n. 231 del 2002
Gli interessi di mora ivi previsti si applicano alle transazioni commerciali e non ai rapporti condominiali oggetto della causa.
art. 4 d.lgs. n. 231 del 2002
Il richiamo agli interessi commerciali è stato escluso perché la disciplina non era applicabile al credito condominiale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria dell'intimato è stata ritenuta ammissibile nel rito camerale di legittimità applicabile ai ricorsi pendenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se il debitore prova di avere estinto il capitale prima dell'emissione del decreto, il provvedimento monitorio è illegittimo e le spese della fase monitoria non possono essere poste a suo carico.
- La domanda riconvenzionale proposta dall'opposto in sede di opposizione è ammissibile solo quando l'opposizione del debitore abbia effettivamente ampliato il thema decidendum oltre i limiti del rapporto dedotto nel monitorio.
- La pretesa di spese stragiudiziali o di maggior danno da ritardo non può essere accolta se dipende da una domanda riconvenzionale inammissibile o se non è dimostrato un presupposto autonomo di responsabilità o di danno.
- Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 non si applicano ai crediti condominiali, perché la disciplina riguarda le sole transazioni commerciali.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che richiedano nuovi accertamenti di fatto, come quelle relative al momento perfezionativo del pagamento o alle concrete modalità di imputazione, quando la sentenza impugnata abbia già accertato in fatto l'anteriorità del pagamento al decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →