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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35146/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello che lo riconosceva responsabile di due rapine aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I motivi di ricorso contestavano: 1) violazioni costituzionali e convenzionali (artt. 25 e 111 Cost., art. 6 CEDU) e norme di rito (475, 523, 178 c.p.p.) per avere la Corte disconnesso il collegamento remoto dell'imputato detenuto impedendone la partecipazione alla discussione finale; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo all'attendibilità del teste dell'accusa e al mancato confronto con altri testi; 3) errata qualificazione come rapina di due episodi per insufficienza di minaccia e mancanza della prova della sottrazione; 4) vizio di motivazione in relazione al delitto di danneggiamento, con osservazione che l'agente di polizia non avrebbe visto l'imputato danneggiare la cosa pubblica. Inoltre il ricorrente aveva depositato una nota manoscritta con una ricostruzione personale e lagnanze di discriminazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorso era pedissequa reiterazione di questioni già sollevate e adeguatamente motivate in appello; la disconnessione del collegamento remoto è stata ritenuta legittima e giustificata dall'atteggiamento 'animoso' dell'imputato per assicurare il regolare svolgimento dell'udienza, applicando per analogia l'art. 475 c.p.p.; il divieto di analogia in malam partem riguarda solo norme penali sostanziali e non impedisce l'applicazione estensiva di norme processuali in assenza di disciplina specifica sul collegamento remoto; le critiche sulla valutazione della prova e dell'attendibilità dei testi attengono a valutazioni di fatto che non possono essere rimesse in sede di legittimità e la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua in ordine alla corrispondenza tra le dichiarazioni della persona offesa, degli agenti e dell'operatrice della Croce Rossa nonché circa il mancato rinvenimento del coltello (spiegato con l'intervallo temporale tra rapina e fermo) e il danneggiamento nella camera di sicurezza; la nota manoscritta del ricorrente non è stata tenuta in considerazione perché non sottoscritta dal difensore abilitato in Cassazione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 25

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione in relazione alla disconnessione del collegamento remoto, avendo agito per preservare il regolare svolgimento dell'udienza.

  • Costituzione, art. 111

    Invocato in tema di giusto processo e partecipazione dell'imputato: la Cassazione ha ritenuto che la partecipazione sia stata tutelata nella misura compatibile con l'ordine dell'udienza e che la disconnessione, motivata, non abbia violato il diritto di difesa.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    La doglianza di violazione del diritto a un processo equo è stata rigettata poiché la Corte territoriale ha motivato la misura restrittiva della partecipazione remota come necessaria per il regolare svolgimento dell'udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 475

    La Corte d'appello ha applicato per analogia l'art. 475 (allontanamento dell'imputato dall'aula) alla partecipazione da remoto, ritenendo legittima la disconnessione per comportamento impediente; la Cassazione ha confermato la liceità di tale applicazione analogica alle norme processuali.

  • Codice di procedura penale, artt. 523 e 178

    Richiamati dal ricorrente tra le norme di rito contestate; la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure generiche o relative a questioni di fatto non incisive ai fini di legittimità.

  • Codice penale, art. 635

    Rilevato dal ricorrente rispetto al danneggiamento; la Corte ha invece ritenuto che le dichiarazioni dell'agente di polizia e degli altri testi documentino il danneggiamento e ne abbiano consentito la responsabilità.

Massime di principio

  • La partecipazione da remoto dell'imputato può essere disciplinata per analogia con le norme sull'allontanamento dall'aula (art. 475 c.p.p.) quando l'imputato tenga un comportamento che impedisca il regolare svolgimento dell'udienza; tale applicazione non configura analoga violazione del divieto di analogia in malam partem, che tutela principalemente le norme penali sostanziali.
  • Le valutazioni di attendibilità e il peso delle prove sono valutazioni di fatto proprie dei giudici di merito e, salvo vizi logici o contraddittorietà manifeste, non sono sindacabili in Cassazione.
  • Il mancato rinvenimento di un'arma non esclude automaticamente la responsabilità quando vi sia una spiegazione verosimile (es. intervallo temporale durante il quale l'arma può essere stata liberata) e la valutazione sia motivata.
  • Documenti manoscritti prodotti dall'imputato non sottoscritti dal difensore abilitato in Cassazione non assumono rilevanza nel giudizio di legittimità e possono essere esclusi.
  • La riproposizione in Cassazione di censure già affrontate e ritenute infondate in appello può essere dichiarata inammissibile come mera reiterazione; è essenziale che il ricorso contenga innovativi profili di illegittimità o errori di diritto rilevanti.
  • In presenza di ricorso inammissibile la parte che lo propone può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. ammenda alla cassa delle ammende).

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