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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12779/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, ha rideterminato d'ufficio il classamento e aumentato la rendita catastale di un'unità immobiliare, nell'ambito della revisione dei parametri della microzona motivata dallo scostamento tra rapporto fra valore di mercato e valore catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali. Il contribuente ha impugnato l'avviso, deducendo, tra l'altro, la carenza di motivazione, l'assenza di sopralluogo, l'omessa descrizione dell'immobile e degli interventi di riqualificazione urbana, la mancata considerazione delle unità tipo, l'erronea delimitazione delle microzone utilizzate per la comparazione e l'inadeguatezza dei valori medi e degli immobili comparati. Ha inoltre contestato l'applicabilità della revisione in presenza di una variazione catastale presentata dal contribuente, l'omesso esame della documentazione prodotta in appello e il mancato esame della richiesta subordinata di CTU. In via subordinata ha denunciato l'omessa pronuncia sulla tardiva costituzione dell'Agenzia nel giudizio d'appello e sulle conseguenti preclusioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 7819/38/2016, ha respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6008/2017, depositata il 19 ottobre 2017, ha respinto l'appello. In Cassazione il contribuente ha articolato sei motivi: i primi cinque hanno riguardato, sotto profili di omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame, la motivazione dell'atto, la necessità di sopralluogo o verifica, l'applicabilità dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, la valutazione delle prove e della richiesta di CTU; il sesto ha censurato l'omessa pronuncia sulla tardività della costituzione dell'Agenzia e sulle relative preclusioni.

La decisione

La Corte ha accolto i primi cinque motivi, esaminati congiuntamente quanto alla questione decisiva della motivazione dell'avviso, e ha dichiarato assorbito il sesto. Ha ritenuto che, nella revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, il richiamo allo scostamento dei rapporti tra valore di mercato e valore catastale e ai presupposti generali della revisione non basti: l'atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità, considerando la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'immobile. L'avviso impugnato non soddisfaceva tali requisiti e la motivazione non poteva essere integrata dall'Amministrazione nel corso del giudizio né considerata sufficiente per il solo fatto che il contribuente avesse potuto difendersi. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado sono state interamente compensate, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

    La revisione del classamento ex art. 1, comma 335, deve essere motivata indicando, oltre ai parametri generali e agli atti presupposti, gli elementi riferibili concretamente all'unità immobiliare e alla microzona che hanno determinato la diversa attribuzione, così da rendere conoscibili ex ante le ragioni specifiche del provvedimento.

  • art. 8, D.P.R. n. 138 del 1998

    Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto

    Gli elementi concreti rilevanti per il classamento comprendono qualità urbana e ambientale della microzona e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato. La loro indicazione nell'atto consente la difesa e delimita le ragioni che l'Ufficio potrà sostenere nel successivo contenzioso.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    L'atto di classamento deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa, secondo l'obbligo motivazionale richiamato dallo Statuto del contribuente.

  • art. 3, L. n. 241 del 1990

    Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    La motivazione degli atti amministrativi deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; nel classamento tale obbligo richiede ragioni concrete adeguate al provvedimento.

  • art. 61, D.P.R. n. 1142 del 1949

    L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

    Il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria individua per ciascuna unità una categoria e una classe, elementi distinti ma appartenenti alla medesima operazione di attribuzione della rendita.

  • art. 8, D.P.R. n. 138 del 1998

    Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

    La categoria dipende dalla destinazione funzionale e dai caratteri tipologici e costruttivi dell'unità; la classe considera la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato.

  • art. 8, commi 6, 7 e 8, D.P.R. n. 138 del 1998

    Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dal a collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare” quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

    La valutazione della classe deve considerare sia la posizione e la qualità dei luoghi circostanti, sia i caratteri edilizi del fabbricato e dell'unità, tra cui dimensioni, tipologia, destinazione, epoca di costruzione, impianti, stato edilizio, pertinenze e piano.

  • art. 9, D.P.R. n. 138 del 1998

    Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha, infatti, chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;

    La revisione parziale basata sullo scostamento significativo tra i valori medi della microzona e quelli dell'insieme delle microzone resta assoggettata alle regole generali sulla revisione del classamento e non è rimessa alla piena discrezionalità amministrativa.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Inoltre, i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo dell’art. 115 c.p.c. al quale fa rinvio il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

    La disposizione è menzionata nel motivo del contribuente in relazione all'applicazione dell'art. 115 c.p.c.; la Corte non ne trae una distinta interpretazione, poiché decide la controversia sulla carenza di motivazione dell'avviso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il tenore dell’atto impugnato non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati.

    La Corte non enuncia un principio autonomo sull'art. 112 c.p.c.; i profili di omessa pronuncia sono superati dalla decisione di accoglimento fondata sulla carenza di motivazione dell'atto.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il tenore dell’atto impugnato non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati.

    La Corte non enuncia un principio autonomo sull'art. 115 c.p.c.; la decisione accoglie i motivi per la carenza di motivazione dell'avviso.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, il richiamo allo scostamento dei rapporti tra valori di mercato e valori catastali e agli atti amministrativi presupposti non è da solo sufficiente a motivare la nuova rendita.
  • L'avviso di riclassamento deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare, tra cui la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità, così da consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni della decisione e di predisporre le difese.
  • La motivazione dell'avviso di riclassamento non può essere integrata dall'Amministrazione nel giudizio d'impugnazione; la possibilità concreta per il contribuente di difendersi non sana l'inadeguatezza originaria della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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