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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35299/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

L'istituto previdenziale aveva notificato un avviso di addebito per euro 7.757,54 relativo a contributi dovuti per una gestione con lavoratori dipendenti, contestando il riconoscimento di uno sgravio contributivo richiesto dal datore di lavoro per un'assunzione a tempo indeterminato effettuata tra marzo 2010 e marzo 2012. Il giudizio di merito aveva annullato l'atto ritenendo l'avviso generico e, nel merito, ritenendo provato dal datore di lavoro il diritto all'agevolazione perché la nuova assunta aveva una qualifica diversa rispetto alla lavoratrice licenziata nei sei mesi precedenti, mentre l'ente non aveva provato il fatto impeditivo della identità delle mansioni. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990: primo, perché la sola differenza di qualifica contrattuale non sarebbe sufficiente a dimostrare la non sostituzione del lavoratore licenziato e l'incremento occupazionale; secondo, perché erroneamente la corte territoriale aveva posto a carico dell'INPS l'onere di provare la identità delle mansioni, mentre spettava al datore di lavoro dimostrare tutti i presupposti dello sgravio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso "per quanto di ragione", cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che, in materia di sgravi contributivi, grava sul datore di lavoro l'onere di provare tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa e che la mera diversità di inquadramento contrattuale tra la lavoratrice assunta e quella licenziata non basta a dimostrare il diritto al beneficio. Occorre invece un accertamento concreto sulla inevitabilità della scelta assuntiva e sulla reale impossibilità di riassumere la lavoratrice precedentemente licenziata, profilo logicamente e giuridicamente antecedente rispetto a quello dell'incremento occupazionale. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 9, L. n. 407/1990

    "i contributi previdenziali e assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi"

    la disposizione agevolativa si applica solo se l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, riduzione del personale o sospensione; il datore che invoca lo sgravio deve provarne i presupposti in concreto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni contributive, l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa grava sul datore di lavoro che invoca il beneficio.
  • La mera differenza di qualifica o di inquadramento contrattuale tra lavoratore assunto e lavoratore precedentemente licenziato non è di per sé sufficiente a dimostrare la non sostituzione e quindi il diritto allo sgravio.
  • Quando il beneficio è subordinato alla mancata sostituzione di personale licenziato, occorre un accertamento concreto sulla effettiva fungibilità delle mansioni e sull'inevitabilità della scelta assuntiva, anche in funzione di tutela del diritto di precedenza del lavoratore già licenziato.
  • Il profilo dell'eventuale incremento occupazionale non può essere esaminato prima di avere verificato se l'assunzione sia stata o meno in sostituzione di personale cessato e se il datore abbia provato l'impossibilità di riassumere il precedente dipendente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recesso
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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