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Ordinanza

Ordinanza n. 4005/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota n. 10009 del Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicata in data 15 aprile 2026 avente a oggetto “Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027”; - dei relativi atti presupposti: nota n. 8151 del Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicata in data 13 marzo 2015: “Indizione, per l’anno scolastico 2014/2015, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA”; ordinanza n. 21 del Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicata in data 23 febbraio 2009: “Indizione e svolgimento per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del D. Lvo. 16.4.1994, n.297”, e relativi allegati, ossia Allegato n. 1 - Avvertenze alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4 – A/5, Allegati/Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5 e relative Note alle tabelle di valutazione, Allegati B1, B2, C, D, E, F, G; degli atti connessi, conseguenti e meramente esecutivi: Bandi per l’aggiornamento ed integrazione delle Graduatorie Provinciali Permanenti e correlate Graduatorie d’Istituto di I fascia del Personale ATA per l’a.s. 2026/2027 pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in data 20 e 21 aprile 2026, nonché di ogni altro atto eventualmente presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa, delle Graduatorie Provinciali Permanenti e correlate Graduatorie d’Istituto di I fascia del personale ATA degli Ambiti provinciali e per i profili professionali d’interesse dei ricorrenti; nella parte in cui non si riconosce al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile non svolti in costanza di nomina scolastica il punteggio per intero di 6 punti annui attribuito al medesimo servizio se svolto in costanza di nomina, attribuendo un punteggio fortemente ridotto di 0,60 punti annui in quanto qualificati come servizi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali, in particolare alla Lettera B della sezione “Avvertenze” dell’Allegato n. 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 21/2009;

Giustizia amministrativa202606704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di indizione dei concorsi per titoli e atti connessi, nella parte in cui attribuiscono al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi e al servizio civile non svolti in costanza di nomina scolastica 0,60 punti annui anziché 6 punti annui

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati ATA)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la disciplina ministeriale relativa alla valutazione dei titoli per l'accesso e l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, contestando la disparità di punteggio prevista per il servizio militare di leva, per i servizi sostitutivi assimilati per legge e per il servizio civile. Secondo la prospettazione ricorsuale, il servizio prestato al di fuori di una nomina scolastica sarebbe stato valutato con 0,60 punti annui, in quanto servizio alle dipendenze di amministrazioni statali, mentre il medesimo servizio svolto in costanza di nomina scolastica avrebbe ricevuto il punteggio pieno di 6 punti annui. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati e l'attribuzione provvisoria del punteggio pieno ai fini dell'inserimento nelle graduatorie.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 55, comma 10, c.p.a. In particolare, ha valorizzato il più recente orientamento del Consiglio di Stato, ritenuto favorevole alla parificazione del punteggio da attribuire al servizio militare di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge, indipendentemente dal momento in cui tali servizi siano stati prestati. Ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati e disposto l'attribuzione provvisoria ai ricorrenti del punteggio pieno ai fini dell'inserimento nelle graduatorie. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027. Le spese di lite sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    Richiamato quale base normativa per l'indizione dei concorsi per titoli destinati all'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA.

  • ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21

    Disciplina l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli e le tabelle di valutazione dei servizi e dei titoli del personale ATA; è impugnata nella parte relativa alla diversa valutazione del servizio militare e assimilato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base della tutela cautelare richiesta; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di disporre la sospensione dell'efficacia degli atti e di fissare l'udienza pubblica di merito, con attribuzione provvisoria del punteggio pieno.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie del personale ATA, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi ad esso assimilati per legge devono essere valutati in modo paritario indipendentemente dal fatto che siano stati prestati o meno in costanza di una nomina scolastica, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • Quando un orientamento giurisprudenziale recente sostiene la parificazione del punteggio spettante al servizio militare e ai servizi sostitutivi assimilati, tale orientamento può integrare, in sede cautelare, il presupposto per sospendere gli atti ministeriali che attribuiscano un punteggio ridotto al servizio prestato fuori da una nomina scolastica.
  • La sospensione cautelare della disciplina di valutazione può accompagnarsi all'attribuzione provvisoria del punteggio pieno ai fini dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie, senza definire in via definitiva la controversia.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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