Cassazione Penale, Sentenza n. 29289/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata impugna la conferma della condanna per furto aggravato (art. 625 n.7 c.p.) di oggetti di bigiotteria del valore di 180,00 euro. Due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.: la Corte di appello ha escluso l'applicazione invocandosi l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede che comporterebbe un limite edittale tale da escludere la tenuità; tuttavia, secondo la nuova formulazione dell'art. 131-bis (applicabile anche ai fatti anteriori alla riforma) la soglia di esclusione si fonda sul minimo della pena (\"minimo a due anni\") e non sul massimo. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.: la difesa censura che il negozio era dotato di videosorveglianza e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'aggravante va esclusa se esistono sorveglianza e controlli continuativi, efficaci a impedire la sottrazione; inoltre la merce era di scarso valore e immediatamente restituita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla non sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p.: la presenza di telecamere non esclude automaticamente l'aggravante se non vi è una sorveglianza diretta, continua e specificamente efficace ad impedire la sottrazione; nel caso concreto la videosorveglianza non aveva impedito la consumazione e il recupero della merce era avvenuto per intervento diretto della persona offesa, per circostanze concrete. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.: alla luce della modifica introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 l'ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità va valutato sul minimo della pena (\"minimo a due anni\") e non sul massimo; la Corte segnala che la norma sostanziale va applicata retroattivamente anche ai reati commessi prima della riforma (principio espresso dalle Sezioni Unite). Pertanto la sentenza impugnata viene annullata limitatamente alla verifica dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e il procedimento viene rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per accertare se sussistano le condizioni per la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il resto del ricorso viene respinto.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n. 7)
Aggravante dell'esposizione a pubblica fede: sussiste quando la cosa sottratta è esposta senza vigilanza o custodia diretta, traducendosi nel tradimento della pubblica fede; l'aggravante può essere esclusa solo se sussistono sorveglianza e controlli continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione
art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen., nuovo testo introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n.150
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la riforma ha sostituito nella formulazione il riferimento al "massimo a cinque anni" con il riferimento al "minimo a due anni", facendo ricadere l´"sbarramento\" sull'entità minima della pena prevista per il reato; norma sostanziale applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione: b) violazione di legge; e) vizio di motivazione. Sono le norme processuali invocate per censurare la sentenza di merito
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10/10/2022 n.150, art.1 comma 1 lett. c)
Ha modificato l'art. 131-bis cod. pen., ampliando l'ambito applicativo della causa di non punibilità per fatto tenue sostituendo il riferimento al massimo con il riferimento al minimo della pena
decreto legge 31 ottobre 2022, n.162 (art.6) e legge di conversione
art. 6 d.l. 31/10/2022 n.162, testo convertito dalla legge 30/12/2022 n.199
Ha fissato l'entrata in vigore della modifica all'art. 131-bis il 30/12/2022; in assenza di norma transitoria la modifica va applicata anche a fatti anteriori
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Principio secondo cui una norma sostanziale penale favorevole può essere applicata retroattivamente anche in processi pendenti: guida l'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis
Massime di principio
- La sola presenza di telecamere non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.); occorre valutare concretamente se la sorveglianza fosse continua, diretta e specificamente efficace ad impedire la sottrazione.
- La restituzione immediata della merce e il basso valore del bene sono elementi utili ma non decisivi di per sé per escludere l'aggravante; possono invece rilevare nel bilanciamento complessivo ai fini della tenuità del fatto.
- Dalla riforma dell'art. 131-bis emerge che il limite che preclude l'applicazione della causa di non punibilità va valutato sul minimo della pena (\"minimo a due anni\"): se il minimo della pena del reato è inferiore a due anni, l'istituto può trovare applicazione anche se il massimo supera i cinque anni.
- La modifica sostanziale dell'art. 131-bis puoò essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della riforma se favorevole all'imputato; in casi analoghi va valutato l'applicabile effetto retroattivo e, se sussistente, la corte di merito deve riesaminare la domanda di non punibilità per tenuità.
- In sede di giudizio di merito, quando si contesta l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede per motivi di videosorveglianza, la difesa deve fornire elementi concreti e specifici sulla natura, continuità ed efficacia della sorveglianza (es. presenza di guardie, intervento immediato, sistemi attivi di controllo) per rendere concreta l'esclusione dell'aggravante.
- Se il giudice di legittimità annulla solo una parte della motivazione (ad es. l'esclusione o l'applicazione di una causa di non punibilità), il procedimento può essere rinviato al giudice di merito per una nuova valutazione limitata al profilo indicato dalla Cassazione.
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