Cassazione Penale, Sentenza n. 44896/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna tre ordinanze del Tribunale di Caltagirone (23/03/2023: rigetto acquisizione documentazione medica; 09/05/2023: rigetto autorizzazione all'esame del corpo del reato; 20/06/2023: rigetto revoca dell'ordinanza del 9/5/2023), deducendo abnormità. Sostiene che le istanze erano esercizio di investigazioni difensive, che tali richieste si sottrarrebbero al contraddittorio con le altre parti e che il ritardo nella decisione pregiudica il diritto alla prova. Argomenta inoltre che l'art. 586 cod. proc. pen. non sarebbe applicabile perché le ordinanze sarebbero state rese "al di fuori del dibattimento".
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che le ordinanze rientrano nell'ambito dell'art. 586 c.p.p. (si tratta di provvedimenti emessi, dopo l'esercizio dell'azione penale, dal Tribunale monocratico davanti al quale si svolgerà il dibattimento, dunque quantomeno nel corso degli atti preliminari). Ne consegue che esiste un rimedio specifico differito e che non è consentito impugnare immediatamente per abnormità. Inoltre le ordinanze sono interlocutorie, non esterne all'ordinamento e non determinano stasi processuale. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 586 cod. proc. pen.
«le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento»
La norma si applica alle ordinanze adottate durante gli atti preliminari o il dibattimento; la presenza di un rimedio specifico previsto dall'art. 586 esclude l'impugnazione immediata per abnormità dei provvedimenti rientranti in questo ambito
art. 611 cod. proc. pen.
La procedura seguìta è la camera di consiglio "non partecipata" disciplinata dall'art. 611; questa forma non è convertibile in udienza partecipata su richiesta di parte nel rito emergenziale
art. 614 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere i procedimenti nei quali era prevista l'udienza pubblica; solo per quelli può essere prevista diversa modalità di trattazione
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare la riserva dell'udienza camerale partecipata ai casi espressamente previsti, diversamente dalla camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Le ordinanze adottate dopo l'esercizio dell'azione penale dal Tribunale monocratico innanzi al quale si celebrerà il dibattimento vanno considerate come emesse nell'ambito degli atti preliminari e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 586 c.p.p.
- Quando esiste un rimedio impugnatorio specifico previsto dall'ordinamento (anche se differito), non è ammesso ricorrere immediatamente per abnormità; occorre seguire il percorso impugnatorio previsto dalla norma.
- Il carattere interlocutorio di una ordinanza (non definitiva, non esterna all'ordinamento e che non sospende il processo) rende difficilmente sostenibile la tesi dell'abnormità come via immediata di impugnazione.
- Il procedimento in camera di consiglio non partecipata, se previsto dalle norme processuali applicabili (es. art. 611), non può essere convertito in udienza partecipata su richiesta della parte nel rito emergenziale.
- Il semplice ritardo nella decisione su istanze difensive non implica automaticamente l'abnormità del provvedimento: va valutata l'esistenza di rimedi ordinari e la natura interlocutoria della decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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