Sentenza n. 13798/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, unitamente al parere negativo presupposto del Ministero dell’Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al resistente (ministeri competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del diritto dell’Unione europea, in relazione alla direttiva 2005/36/CE e al d.lgs. n. 206/2007. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe effettuato un effettivo confronto tra il percorso formativo seguito in Romania e quello richiesto dall’ordinamento italiano per la specializzazione sul sostegno e non avrebbe valutato né disposto misure compensative. Ha inoltre lamentato il mancato esercizio del soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. L’Amministrazione aveva riesaminato complessivamente la posizione della ricorrente, anche in esecuzione della misura cautelare e alla luce dei principi dell’Adunanza Plenaria, esaminando la documentazione, acquisendo il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca e utilizzando il sistema IMI per verificare il valore del titolo nello Stato di origine. Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento, poiché esso chiariva che il documento rumeno non era un titolo abilitante all’insegnamento, ma un attestato di formazione professionale continua rilasciato da un’università e non dall’autorità competente, privo dei requisiti previsti dalla normativa rumena, tra cui il completamento del percorso formativo con tirocinio annuale e il superamento dell’esame nazionale. Ne conseguiva l’insussistenza del presupposto per l’applicazione del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche previsto dalla direttiva 2005/36/CE. È stata esclusa anche la carenza di istruttoria, poiché l’Amministrazione aveva svolto un confronto concreto tra il percorso estero e la specializzazione italiana sul sostegno, disciplinata dal d.m. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative relative alla durata e alla struttura del tirocinio, all’assenza di attività laboratoriali, alla genericità dei contenuti e alla mancata specializzazione per grado di scuola. Il mancato ricorso a misure compensative è stato ritenuto ragionevole in assenza di una base minima di equivalenza tra i percorsi. È stata inoltre ritenuta legittima la mancata attivazione del soccorso istruttorio, non emergendo incompletezze documentali tali da imporre ulteriori acquisizioni e risultando carenti i presupposti sostanziali del riconoscimento. Esclusa, infine, la violazione dei principi di equivalenza e libera circolazione, poiché il riconoscimento presuppone la piena qualificazione professionale nello Stato di origine. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
direttiva 2005/36/CE
Il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone che il titolo attesti la qualificazione e l’accesso alla professione nello Stato di origine; un mero attestato di formazione professionale continua, privo di tale efficacia, non è sufficiente.
d.lgs. n. 206/2007
Richiamato quale normativa nazionale di attuazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguito in altro Stato membro.
d.m. 30 settembre 2011
Disciplina il percorso italiano di specializzazione sul sostegno, utilizzato come parametro per il confronto con la formazione conseguita all’estero.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro presuppone che il richiedente sia pienamente qualificato nello Stato di origine e che il titolo attesti l’accesso alla professione secondo l’ordinamento di tale Stato; un attestato di formazione professionale continua, privo di efficacia abilitante e rilasciato da un soggetto diverso dall’autorità competente, non integra di per sé una qualifica professionale riconoscibile.
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale estera, l’Amministrazione deve verificare concretamente il valore del titolo nello Stato di origine e confrontare le conoscenze e competenze acquisite con i requisiti previsti dall’ordinamento nazionale, valutando anche l’eventuale soddisfacimento parziale di tali requisiti.
- L’obbligo di motivazione del diniego di riconoscimento è assolto quando il provvedimento espone in modo analitico il valore del titolo nello Stato di origine, le differenze quantitative e qualitative rispetto alla formazione nazionale e le ragioni per cui non sussistono i presupposti del riconoscimento.
- Le misure compensative possono essere omesse quando dal confronto tra i percorsi formativi emerga l’assenza di una base minima di equivalenza e la carenza, anche parziale, dei requisiti sostanziali necessari per l’accesso alla qualifica nazionale.
- Il soccorso istruttorio non è dovuto per colmare la mancanza originaria dei presupposti sostanziali per il riconoscimento, quando l’Amministrazione abbia valutato la documentazione prodotta e acquisito le informazioni necessarie dalle autorità dello Stato di origine.
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