Cassazione Penale, Sentenza n. 38645/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 28/05/2025 con tre motivi principali: (1) violazione di legge per avere il G.i.p. disposto l'archiviazione per "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.) anziché per infondatezza della notizia di reato come richiesto dal PM (art. 408 c.p.p.), sostenendo che la procedura prevista dall'art. 411, comma 1-bis, c.p.p. per l'archiviazione per tenuità sia esclusiva e richieda una specifica richiesta del PM e notificazione preventiva; (2) vizio di motivazione perché il G.i.p., nel ritenere sussistente la ragionevole previsione di condanna rispetto al reato di cui all'art. 615-ter c.p., avrebbe valutato solo la configurabilità astratta del reato senza esaminare la sussistenza concreta anche alla luce delle emergenze processuali e delle difese; (3) difetto di motivazione in ordine al dolo richiesto per il reato di cui all'art. 615-ter c.p.
La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio di legge: il G.i.p. può disporre l'archiviazione per particolare tenuità anche se il PM aveva chiesto l'archiviazione per infondatezza, purché sia stato garantito il preventivo avviso e il contraddittorio delle parti circa la possibilità di adottare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; tale avviso era stato dato con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza nel caso di specie, quindi non c'è nullità né violazione delle prerogative del PM. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili: il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p. è limitato alla censura per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente; nel provvedimento impugnato la motivazione era presente e sufficiente (il G.i.p. aveva dato atto dell'accesso non consentito ai sistemi informatici e della mancanza di consenso della persona offesa). La richiesta di remissione alle Sezioni Unite è stata ritenuta non necessaria perché il presunto contrasto giurisprudenziale dipende da differenti situazioni di fatto (in particolare dall'assenza/presenza dell'avviso preventivo alle parti). Conseguenza pratica: confermata l'archiviazione (insussistenza per art. 640 c.p. e particolare tenuità per art. 615-ter c.p.) e rigetto del ricorso dei due indagati.
Norme richiamate
art. 411 c.p.p., comma 1-bis
Stabilisce l'obbligo di notificare all'indagato e alla persona offesa la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte interpreta che tale procedura di avviso ha la funzione di garantire il contraddittorio, ma non impedisce al G.i.p. di adottare l'archiviazione per tenuità anche quando il PM abbia formulato una richiesta diversa, purché il preventivo avviso e il contraddittorio siano stati assicurati.
art. 408 c.p.p.
Regola la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato formulata dal PM; la Corte afferma che tale richiesta non vincola il giudice al punto da escludere un diverso accertamento (es. causa di non punibilità) se il G.i.p., esercitando il suo controllo sugli atti, ritiene fondata una diversa soluzione e ha garantito il contraddittorio.
art. 409 c.p.p.
Disciplina l'udienza camerale per l'opposizione alla richiesta di archiviazione; la Corte ricorda che, quando le parti sono state previamente avvisate della possibilità di valutare anche la causa di non punibilità, il G.i.p. può decidere in quel senso al termine del contraddittorio.
art. 131-bis c.p.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che l'accertamento sulla sua sussistenza può condurre a un'archiviazione e che tale accertamento richiede il coinvolgimento delle parti interessate, ma non esige che l'iniziativa derivi esclusivamente da una richiesta formale del PM.
art. 178, lett. b) c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del provvedimento; la Corte ha escluso la sussistenza della nullità invocata, ritenendo che non siano violate le prerogative del PM né i diritti di difesa, essendo stato garantito il contraddittorio.
art. 111 Cost., comma 7
Fondamento costituzionale dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p.; la Corte ricorda che tali ordinanze sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2023
La Corte costituzionale si è pronunciata su questioni afferenti alla compatibilità costituzionale delle norme che regolano l'archiviazione per tenuità quando le parti non sono state poste in condizione di interloquire; la Corte di Cassazione qui rileva che quella decisione riguardava situazioni in cui non c'era stato preventivo avviso, diversamente dal caso in esame.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 16138 del 08/02/2024; Sez. 5, n. 24704 del 11/06/2025)
La Corte richiama precedenti decisioni che hanno affermato che l'archiviazione per particolare tenuità non è viziata se le parti sono state espressamente invitate a interloquire sulla questione; al contrario l'adozione "a sorpresa" senza avviso può comportare nullità.
Massime di principio
- Il G.i.p. ha il potere di valutare l'intera vicenda processuale e poter decidere per una causa di non punibilità (archiviazione per particolare tenuità) anche se il PM aveva chiesto archiviazione per altri motivi, a condizione che sia stato assicurato il preventivo avviso e il contraddittorio alle parti.
- L'archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede che indagato e persona offesa siano messi in condizione di interloquire; l'omissione di tale avviso può rendere il provvedimento viziato/nullità.
- Il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p. è limitato a profili di violazione di legge e a motivazione mancante o meramente apparente; non è consentita ampia sindacabilità di merito o del travisamento probatorio.
- La tutela delle prerogative del Pubblico Ministero non è compromessa dal potere di controllo del G.i.p.: il giudice esercita un controllo completo sugli atti, non è vincolato alla sola formula di archiviazione richiesta dal PM.
- In casi analoghi, per evitare l'annullabilità del provvedimento il giudice deve prevedere e comunicare tempestivamente alle parti la possibilità di valutare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., così da consentire una difesa effettiva e ponderata.
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