Cassazione Penale, Ordinanza n. 14668/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena e confermando nel resto le statuizioni precedenti. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ed era inoltre sottoscritto personalmente dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; ciò ha comportato l'inammissibilità originaria del ricorso per difetto di valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza impugnata era stata pronunciata su concorde richiesta delle parti; contro tale decisione sono ammessi solo i motivi consentiti dalla legge.
art. 571, comma 1, c.p.p.
È richiamato per escludere la proponibilità di un ricorso personale dell'imputato nei casi in cui la legge richiede una specifica forma di impugnazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti dei motivi consentiti dalla legge; un ricorso che li superi è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza dei requisiti soggettivi di sottoscrizione del ricorso determina una preclusione originaria alla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura e porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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