Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17533/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il D.A.P. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato, in favore del detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, lo svolgimento dei colloqui visivi tramite videocomunicazione in ragione della pandemia da COVID-19. Il ricorrente deduce errata applicazione di legge: la circolare D.A.P. del 12 marzo 2020 aveva esteso i videocolloqui ai soggetti in Alta Sicurezza ma aveva espressamente escluso i detenuti in 41-bis; non vi è mai stata norma legislativa o regolamentare che abbia esteso la videocomunicazione al regime differenziato; la proroga dello stato di emergenza non giustifica una deroga generalizzata e il Tribunale avrebbe illegittimamente esteso tale possibilità senza motivazione specifica circa una "gravissima difficoltà" del colloquio in presenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale si sia limitato a richiamare genericamente la situazione pandemica senza fornire una motivazione specifica che dimostrasse l'esistenza di una "gravissima difficoltà" o di un'impossibilità concreta a svolgere il colloquio in presenza. La Corte ha richiamato la disciplina speciale adottata per la pandemia (anche la legge n. 15/2022, che ha prorogato fino al 31/12/2022 la disciplina speciale) e ha precisato che, alla luce dell'evoluzione delle misure di contrasto, il giudice di sorveglianza deve valutare il contesto normativo e sanitario e motivare in modo puntuale la sussistenza dell'eccezionalità che giustifica il videocolloquio; infine, poiché l'ordinanza aveva autorizzato il videocolloquio senza scadenza e senza adeguata motivazione, la Corte ne ha disposto l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Il regime differenziato ex art. 41-bis è un settore particolare che non ammette automaticamente le videocomunicazioni: l'autorizzazione a svolgere colloqui visivi a distanza richiede una solida base normativa o una motivazione che evidenzi l'impossibilità o la gravissima difficoltà del colloquio in presenza.

  • Legge n. 15/2022

    proroga della speciale disciplina sino al 31 dicembre 2022

    La legge ha esteso fino al 31/12/2022 la disciplina speciale correlata alla situazione epidemiologica, consentendo ai giudici di sorveglianza di valutare il contesto sanitario anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, ma ponendo l'onere motivazionale del giudice in relazione al livello delle misure di contrasto.

  • Circolare D.A.P. 12 marzo 2020

    circolare del D.A.P. 12/03/2020

    La circolare estese la disciplina dei videocolloqui ai soggetti in Alta Sicurezza ma escludeva espressamente i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis; un atto amministrativo non può di per sé derogare alla disciplina specifica del 41-bis senza adeguata base normativa.

  • Sez. I, n. 23819 del 2020

    Giurisprudenza che ha riconosciuto la possibilità tecnica e giuridica del ricorso a comunicazioni visive a distanza in determinate condizioni; utilizzata dalla Corte come riferimento alla evoluzione tecnologica e interpretativa.

  • Sez. I, 28 settembre 2022, n. 42654 (non massimata)

    Principio secondo cui, dopo l'eliminazione dei divieti di circolazione, il Tribunale di sorveglianza deve motivare specificamente se, nel contesto normativo e sanitario vigente, sussiste almeno una gravissima difficoltà al colloquio in presenza.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis la videocomunicazione non è presumibilmente ammessa: occorre una base normativa esplicita o una motivazione specifica che dimostri l'impossibilità o la gravissima difficoltà del colloquio in presenza.
  • La situazione pandemica può giustificare il ricorso al videocolloquio solo se il giudice dimostra, con motivazione puntuale e aggiornata al contesto, l'esistenza di impedimenti concreti e rilevanti al colloquio in presenza.
  • L'intensità delle misure di contrasto alla pandemia influisce sull'onere motivazionale del giudice: con misure meno restrittive l'autorità giudicante deve dare spiegazioni più circostanziate per autorizzare eccezioni alle modalità ordinarie di colloquio.
  • Le autorizzazioni ai videocolloqui devono essere limitate nel tempo e fondate su valutazioni specifiche; provvedimenti aperti senza scadenza e senza adeguata motivazione sono vulnerabili a censura.
  • Le circolari amministrative non possono sostituire o estendere la disciplina legislativa relativa al regime differenziato 41-bis: eventuali estensioni richiedono intervento normativo o motivazioni giurisdizionali concrete che ne giustifichino l'applicazione.
  • In situazioni analoghe, il giudice di sorveglianza deve valutare dati sanitari e di mobilità aggiornati e riferiti al singolo caso prima di autorizzare modalità di colloquio diverse da quelle ordinarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.