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Sentenza

Sentenza n. 161/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento a) del Provvedimento dell’Agcm, relativo al procedimento C12688, con cui è stata autorizzata, con condizioni, l’acquisizione di 2i rete gas s.p.a. da parte di Italgas s.p.a., adottato in data 6 marzo 2025, pubblicato in data 11 marzo 2025 sul sito dell’Autorità; b) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

Giustizia amministrativa202505924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’AGCM che ha autorizzato con condizioni l’acquisizione del controllo esclusivo di 2i rete gas s.p.a. da parte di Italgas s.p.a.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’AGCM ha autorizzato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, l. 287/1990, l’operazione di concentrazione tra Italgas e 2i rete gas, contestando in particolare la scelta di non imporre misure strutturali, consistenti nella cessione di punti di riconsegna, per l’ATEM Milano 2 e di limitarsi a misure comportamentali. Secondo la ricorrente, l’operazione avrebbe eliminato 2i rete gas quale concorrente probabile alla futura gara d’ambito e avrebbe consolidato la posizione dell’entità post-concentrazione, sino a scoraggiare la partecipazione di operatori terzi. La ricorrente ha dedotto l’insufficienza dei rimedi comportamentali e la necessità di una misura dismissiva. Ha inoltre contestato la valutazione dell’AGCM sulla partnership precedentemente conclusa tra la ricorrente, Aemme linea distribuzione e Ap reti gas, sostenendo che l’accordo fosse cessato e non potesse più costituire un indice di concorrenzialità futura. È stata altresì censurata l’insufficiente esplicitazione delle ragioni per cui l’ATEM Milano 2 sarebbe stato più appetibile per un numero potenzialmente maggiore di operatori. L’AGCM e Italgas hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse e l’inammissibilità delle censure per indebita intrusione nella sfera valutativa dell’Autorità.

La decisione

Il TAR ha respinto anzitutto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che la ricorrente, quale operatore già attivo nell’ATEM Milano 2, fosse concretamente incisa dal nuovo assetto di mercato, potenzialmente idoneo a rendere più gravosa la sua posizione nella futura gara d’ambito. Ha inoltre ritenuto ammissibili le censure, poiché dirette a contestare la legittimità del provvedimento e la sua conformità all’art. 6 l. 287/1990, senza sostituire il giudizio del Tribunale alle valutazioni di merito dell’AGCM. Nel merito, le due censure sono state esaminate congiuntamente e ritenute infondate. Il Collegio ha giudicato coerente la scelta dell’AGCM di assimilare l’ATEM Milano 2 agli ambiti del terzo gruppo, nei quali non era stata eliminata una concorrente probabile e nei quali erano state ritenute sufficienti misure comportamentali. Nell’ATEM Milano 2, infatti, prima della concentrazione erano presenti Aemme linea distribuzione, con circa il 20-25% dei PDR, e la ricorrente, con circa il 10-15%, oltre all’interesse strategico manifestato da Ap reti gas. La partnership non era stata considerata dall’AGCM come prova certa dell’esistenza di un nuovo concorrente, ma come indice dell’interesse di operatori terzi per la gara; la sua mancata attuazione era dipesa dalla mancata indizione della gara e non ne escludeva una possibile riattivazione futura. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che, dopo la concentrazione, gli operatori terzi avessero perso interesse a partecipare. La detenzione da parte dell’entità post-concentrazione di una quota pari a circa il 50-60% dei PDR non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a dimostrare una grave restrizione diretta della concorrenza, poiché il controllo delle concentrazioni mira a impedire una diminuzione della concorrenza effettiva esistente, non necessariamente a incrementarla. È stata quindi ritenuta legittima la scelta di imporre soltanto misure comportamentali per fronteggiare i rischi di restrizione indiretta della concorrenza nella futura gara. Ricorso rigettato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, l. 287/1990

    operazioni di concentrazione […] l’Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva

    Nel controllo delle concentrazioni l’AGCM deve verificare se l’operazione ostacoli significativamente la concorrenza effettiva; la finalità è evitare la diminuzione della concorrenza esistente, non imporre necessariamente misure dirette ad accrescerla. La scelta e la modulazione dei rimedi devono essere correlate alla concreta alterazione dell’equilibrio concorrenziale e ai rischi diretti o indiretti per la futura gara.

Massime di principio

  • Nel controllo delle concentrazioni, la valutazione dell’Autorità deve concentrarsi sull’accertamento di un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva esistente; la mera elevata quota di mercato dell’entità post-concentrazione non dimostra, da sola, una grave restrizione concorrenziale se permangono operatori terzi probabili o plausibili e non risulta alterato sostanzialmente l’equilibrio competitivo.
  • La scelta tra rimedi strutturali e comportamentali rientra nella valutazione dell’Autorità e risulta legittima quando è coerente con la diversa configurazione dei mercati interessati: le misure strutturali sono necessarie soprattutto quando l’operazione elimina un concorrente probabile o lascia l’entità post-concentrazione senza operatori terzi idonei a partecipare alla futura gara; negli altri casi possono essere sufficienti misure comportamentali.
  • Nel settore caratterizzato da monopolio legale e concorrenza per il mercato mediante gare d’ambito, la presenza di operatori già attivi nell’ambito, l’interesse manifestato da soggetti terzi e la possibile riattivazione di accordi di partnership possono costituire elementi rilevanti per valutare la contendibilità della futura gara, anche se la partnership non si è tradotta in una partecipazione effettiva a una gara non ancora indetta.
  • L’operatore economico già presente nel mercato rilevante ha interesse a impugnare il provvedimento di autorizzazione di una concentrazione quando il nuovo assetto può rendere più gravosa la sua posizione competitiva nella futura gara, anche se non ha partecipato al procedimento amministrativo davanti all’Autorità.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’autorità antitrust verifica la legittimità, la coerenza e la logicità della valutazione rispetto al paradigma normativo, senza tradursi nella sostituzione del giudice alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Autorità.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Distribuzione del gasLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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