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Sentenza

Sentenza n. 12410/2026 - Roma, Sezione 5Q

Giustizia amministrativa202307970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di Roma recante la sospensione per sei mesi dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti taxi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto al ruolo dei conducenti taxi dal 1995, ha impugnato la determinazione con cui la Camera di Commercio ha disposto, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241 del 1990, la sospensione semestrale dell'iscrizione, a seguito di una condotta aggressiva tenuta presso l'aeroporto di Ciampino e di ulteriori segnalazioni provenienti dalla Polizia Locale e dal Dipartimento Mobilità di Roma Capitale. Ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo alla misura definitiva, in assenza di ragioni di urgenza; la violazione degli artt. 3 e 21-quater della medesima legge per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e insussistenza delle gravi ragioni richieste dalla norma, sostenendo che il provvedimento si fondasse su segnalazioni generiche e valutazioni soggettive; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e illogicità, poiché la misura sarebbe stata reiterata senza elementi nuovi; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in ragione del pregiudizio economico derivante dalla sospensione; lesione del legittimo affidamento maturato per il lungo esercizio dell'attività e per l'assenza di responsabilità definitivamente accertate. Il Collegio ha inoltre rilevato che il periodo di sospensione era già decorso, ma ha esaminato il merito non potendo escludere interessi ulteriori alla decisione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che le esigenze di intervento immediato connesse alla sospensione dell'efficacia dell'atto potessero giustificare la deroga alla comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso concreto, le segnalazioni convergenti di diverse forze dell'ordine su comportamenti aggressivi tenuti nell'esercizio del servizio taxi rendevano necessario tutelare immediatamente l'utenza. Il ricorrente era comunque già inserito nel procedimento avviato con la misura precedente ed era consapevole del quadro istruttorio, sicché non aveva subito una lesione sostanziale delle proprie difese. Le gravi ragioni richieste dall'art. 21-quater sono state ravvisate nella condotta aggressiva accertata dalla Polizia di frontiera e nelle plurime segnalazioni provenienti da autorità distinte e indipendenti. Considerato il contatto diretto e continuato con l'utenza, il conducente è soggetto a standard di condotta particolarmente rigorosi; una condotta aggressiva accertata da organi di polizia è stata ritenuta sufficiente, senza necessità di attendere una definitiva pronuncia penale. La motivazione, sebbene sintetica, individuava con sufficiente specificità le fonti delle segnalazioni, la natura delle condotte e l'interesse pubblico perseguito. La determinazione non è stata qualificata come mera reiterazione della precedente misura cautelare, ma come provvedimento definitivo autonomo, adottato all'esito dell'istruttoria e fondato su una valutazione discrezionale propria, anche se parte del materiale era già stato acquisito. La sospensione semestrale è stata ritenuta proporzionata alla gravità delle condotte e alla natura non definitiva della misura. Il pregiudizio economico e la lunga anzianità professionale non prevalgono sull'esigenza di sicurezza dell'utenza e non impediscono l'intervento amministrativo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in 1.500 euro in favore di ciascuna di Roma Capitale e della Camera di Commercio.

Norme richiamate

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La sospensione dell'efficacia dell'atto può essere adottata per esigenze di intervento immediato; nel caso concreto, le gravi ragioni sono state individuate nella condotta aggressiva accertata e nelle plurime segnalazioni delle forze dell'ordine, a tutela immediata dell'utenza.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando le esigenze di intervento immediato rendono incompatibile l'attesa dei tempi del contraddittorio, purché non risulti una lesione sostanziale delle prerogative difensive.

  • art. 3 l. 241/1990

    Una motivazione sintetica è sufficiente quando individua con adeguata specificità la fonte delle segnalazioni, la natura delle condotte e l'interesse pubblico perseguito.

  • art. 73 c.p.a.

    La sentenza dà atto della mancata presentazione di memorie da parte dei soggetti processuali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza di smaltimento secondo il rito indicato nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo può giustificare la deroga alla comunicazione di avvio del procedimento quando sussistano concrete esigenze di intervento immediato incompatibili con l'attesa del contraddittorio procedimentale e non risulti una lesione sostanziale delle difese dell'interessato.
  • Nell'esercizio di un'attività di trasporto pubblico non di linea, una condotta aggressiva tenuta nei confronti dell'utenza o di terzi nell'esercizio del servizio, accertata da organi di polizia e corroborata da segnalazioni convergenti di autorità distinte, può integrare le gravi ragioni richieste per la sospensione dell'iscrizione al ruolo, senza necessità di attendere l'esito definitivo di un procedimento penale.
  • La motivazione di un provvedimento di sospensione cautelare è sufficiente quando, anche in forma sintetica, individua la fonte delle segnalazioni, la natura delle condotte contestate e l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza dell'utenza.
  • Il provvedimento definitivo adottato all'esito dell'istruttoria avviata con una precedente misura cautelare non costituisce una mera reiterazione illegittima della misura precedente, purché abbia autonoma valenza giuridica e sia fondato su una distinta valutazione amministrativa, anche quando utilizzi in parte materiale istruttorio già acquisito.
  • Nell'esercizio del potere di sospensione finalizzato alla sicurezza dell'utenza, il pregiudizio economico del destinatario e la sua lunga anzianità professionale non prevalgono sull'interesse pubblico quando la misura sia temporalmente limitata e proporzionata alla gravità delle condotte accertate.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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