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Sentenza

Sentenza n. 11345/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 5263/2021 del 31.05.2021 (RG 42527/19) e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 3290/2022 (RG 11812/2022).

Giustizia amministrativa202510567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro e di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, relativi alla restituzione di somme indebitamente trattenute sullo stipendio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato la prescrizione parziale dei crediti vantati dal Ministero nei suoi confronti e aveva condannato l'Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute sullo stipendio in misura eccedente i crediti non prescritti. Ha chiesto inoltre l'esecuzione del successivo decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, con cui era stata quantificata in euro 488,98, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, la somma dovuta dal Ministero. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza passata in giudicato e del decreto ingiuntivo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dai titoli giudiziali e non aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; l'astreinte è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un titolo giudiziale né fornisce una giustificazione dell'inerzia, il giudice può dichiarare l'obbligo di esecuzione e fissare un termine perentorio per l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta destinato a provvedere in luogo dell'Amministrazione inadempiente, stabilendo un termine per il suo intervento decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e subordinandone l'attivazione alla richiesta della parte vittoriosa.
  • In presenza di un ritardo significativo nell'esecuzione del giudicato, la domanda di penalità di mora può essere accolta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
  • La mancata contestazione dell'adempimento e l'assenza di giustificazioni sull'inerzia, a fronte della produzione di un titolo giudiziale passato in giudicato o definitivamente esecutivo, consentono di ritenere sussistente l'inadempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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