Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10517/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 12.12.2023, n.652, pubblicato il 14/12/2023 sul sito web dedicato alle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; - degli allegati al suddetto Decreto MASE – MIC, e segnatamente: a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 9 ottobre 2023, n.513; b) il parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio 26 maggio 2023, n.19240; c) il parere della Regione Lazio prot. 708874 del 19 luglio 2022; - del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS 11 aprile 2023, n.435 oggi irreperibile; - in ogni caso, di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, anche non noti.

Giustizia amministrativa202402685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica della gronda merci di Roma, lotto 1A Valle Aurelia-Vigna Clara, con i relativi pareri e atti del procedimento VIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro il decreto MASE-MIC n. 652 del 12 dicembre 2023, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 152/2006, nonché contro i pareri della Commissione tecnica VIA-VAS, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio e contro gli ulteriori atti del procedimento. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: violazione delle regole sulla partecipazione e sulla consultazione pubblica, difetto di istruttoria e mancata considerazione delle osservazioni trasmesse tramite PEC; formazione e sostituzione di un primo parere della Commissione tecnica, con asserita rimozione dal portale della precedente versione e violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza; alterazione dell'iter istruttorio e mancata verifica delle condizioni ambientali, sismiche, archeologiche, paesaggistiche e della contiguità dei lotti; difetto di motivazione; illegittimità delle valutazioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere; carenze delle indagini geologiche, idrogeologiche e paesaggistiche e della tutela della salute; mancata valutazione di un tracciato alternativo ritenuto più logico, economico e meno impattante; travisamento dei fatti, disparità di trattamento e sviamento. Il Comitato è stato contestato anche quanto alla legittimazione ad agire. RFI ha inoltre eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 21 dicembre 2023, nonché l'inammissibilità per asserita impugnazione di atti endoprocedimentali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti del Comitato, ritenendo che esso fosse stato costituito al solo scopo di impugnare gli atti controversi e non avesse quindi dimostrato il possesso dei requisiti necessari per la legittimazione degli enti esponenziali: previsione statutaria della finalità di tutela, adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, stabile collegamento territoriale e preesistente svolgimento dell'attività istituzionale. Ha invece riconosciuto la legittimazione dei due ricorrenti persone fisiche, residenti in prossimità del cantiere. Ha respinto l'eccezione secondo cui il provvedimento di VIA sarebbe stato un atto endoprocedimentale non immediatamente impugnabile: la VIA disciplinata dagli artt. 23 ss. d.lgs. 152/2006 conclude un procedimento autonomo ed è direttamente lesiva sia se negativa sia se positiva. La successiva determinazione conclusiva della conferenza di servizi non ha tuttavia natura meramente esecutiva della VIA, poiché è adottata all'esito di autonome valutazioni e coordina i diversi pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi necessari alla realizzazione dell'opera. Pertanto, l'eventuale annullamento della VIA avrebbe effetti invalidanti e non caducanti sulla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, che doveva essere autonomamente impugnata. Poiché i ricorrenti persone fisiche non avevano impugnato tale determinazione, ormai non più contestabile, dall'eventuale annullamento degli atti VIA non avrebbero potuto ricavare alcun beneficio concreto; il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, che nel caso esaminato è stato considerato autonomo e conclusivo rispetto allo specifico profilo della compatibilità ambientale.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Rileva per la richiesta di integrazioni e per la consultazione pubblica nell'ambito del procedimento VIA.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa del giudizio di compatibilità ambientale espresso con il decreto impugnato.

  • art. 48, comma 5-quater, d.l. 77/2021

    la determinazione della conferenza “comprende” il provvedimento di VIA

    La disposizione non trasferisce alla conferenza di servizi la decisione sulla compatibilità ambientale, ma consente di recepire in un unico atto l'esito della VIA e gli altri titoli e assensi; la determinazione conclusiva conserva un autonomo contenuto decisorio.

  • art. 40 c.p.a.

    L'individuazione degli atti impugnati deve essere desunta dalla volontà effettiva del ricorrente, dal tenore complessivo del ricorso e dai motivi, non dal solo richiamo generico agli atti presupposti, connessi e consequenziali.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prima di definire il giudizio.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire di un comitato spontaneo o di un'associazione non riconosciuta contro atti amministrativi lesivi di interessi collettivi richiede la previsione statutaria della finalità di tutela, un'adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, uno stabile collegamento con il territorio, lo svolgimento dell'attività istituzionale per un apprezzabile periodo e la dimostrazione che l'ente non sia stato costituito al solo scopo di impugnare il singolo provvedimento.
  • La valutazione di impatto ambientale disciplinata dagli artt. 23 ss. d.lgs. 152/2006 conclude un procedimento autonomo e costituisce un atto immediatamente impugnabile, sia quando abbia esito negativo sia quando esprima un giudizio positivo di compatibilità ambientale.
  • Il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, agli atti presupposti, connessi e consequenziali non equivale alla loro specifica impugnazione: gli atti devono essere inequivocabilmente ricompresi nel petitum e le censure devono essere direttamente riferibili a ciascuno di essi.
  • La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che segue la VIA non è un atto meramente esecutivo o inevitabile della valutazione ambientale, perché incorpora autonome valutazioni sugli ulteriori interessi pubblici e privati e sulla complessiva realizzabilità dell'opera. L'eventuale annullamento della VIA produce quindi, di regola, effetti invalidanti e non caducanti sull'atto conclusivo, che deve essere autonomamente impugnato.
  • La mancata impugnazione dell'atto conclusivo della conferenza di servizi, quando questo contiene autonome valutazioni e definisce il procedimento autorizzatorio dell'opera, determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso contro la sola VIA, se dall'eventuale annullamento di quest'ultima non può derivare un'utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.