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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00926/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva rettificato, con avviso di accertamento catastale, la rendita proposta per un impianto eolico, includendo nel computo il valore del suolo, del basamento, della cabina e della torre dell'aerogeneratore e attribuendo una rendita maggiore. La contribuente aveva contestato sin dal primo grado, tra l'altro, l'illegittima inclusione della torre di sostegno, sostenendo che, dopo l'art. 1, comma 21, L. 208/2015, nella stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare non devono essere considerati i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e che la torre non ha autonoma funzionalità e redditività. In Cassazione la società ha proposto dodici motivi: il primo per violazione della norma che esclude gli "imbullonati" dalla rendita, i successivi per omessa pronuncia, omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme catastali e dello Statuto del contribuente, nonché per insufficiente motivazione dell'avviso e per mancata considerazione della definitività della precedente rendita per acquiescenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato: ai fini della determinazione della rendita catastale dell'impianto eolico, la torre di sostegno rientra tra gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo e, quindi, deve essere esclusa dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. I motivi dal secondo al settimo e dal nono al dodicesimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà rideterminare la rendita escludendo il valore delle torri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La Corte interpreta la norma come disposizione di favore che, per la stima diretta degli immobili speciali, impone di escludere dalla rendita tutte le componenti impiantistiche e tecniche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo, privilegiando il criterio della funzionalità produttiva rispetto alla mera stabilità fisica.

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    Richiamato per la nozione generale di immobile urbano e per distinguere tale nozione dalla successiva esclusione, ai fini della rendita, delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    "l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    La Corte lo richiama per ribadire che l'autonomia funzionale e reddituale è criterio rilevante nella qualificazione catastale, ma che, per effetto della disciplina del 2015, la componente impiantistica produttiva va comunque espunta dalla stima.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte afferma che nel processo tributario le questioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dall'appellato, altrimenti si intendono rinunciate; il generico richiamo agli atti non basta.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per l'ordine di trattazione delle questioni, con precedenza al motivo ritenuto fondato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato come base dei diversi motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia, omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma i motivi relativi restano assorbiti.

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento catastale, ma la censura non è stata esaminata per assorbimento.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la regola dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 impone di escludere i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando siano stabilmente connessi al suolo o alla costruzione.
  • Ai fini catastali non è decisiva la sola stabilità fisica del manufatto: ciò che rileva è la sua funzione rispetto al processo produttivo. Una componente strutturalmente connessa può essere sottratta alla rendita se è parte dell'apparato impiantistico produttivo e non apporta autonoma utilità reddituale all'immobile al di fuori di quel processo.
  • Nel processo tributario, le questioni assorbite o non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico e univoco dall'appellato; in difetto, si considerano rinunciate e non possono essere utilmente riproposte in cassazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché risolve la questione decisiva, gli ulteriori motivi che investono profili logicamente subordinati o comunque incompatibili con la decisione di accoglimento restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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