Cassazione Civile, Ordinanza n. 23665/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società contro la banca presso cui la fallita intratteneva un conto corrente. Si chiedeva la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.f., delle rimesse solutorie affluite nel corso dell'anno anteriore alla sentenza di fallimento su tale conto. Nel corso del giudizio di primo grado la società ricorrente è subentrata alla curatela quale assuntore del concordato fallimentare. La corte d'appello ha accolto solo in parte la domanda, ritenendo provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca solo a partire dal 9 aprile 1997 e limitando così la revocatoria ai versamenti successivi a tale data. La società subentrata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione delle norme sulla valutazione della prova, perché la corte avrebbe da un lato negato che la banca avesse il bilancio 1996 in febbraio, e dall'altro valorizzato una pregressa istruttoria per l'apertura del fido; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla prova, per avere il giudice di merito escluso la scientia decoctionis fino ad aprile 1997 nonostante elementi istruttori che, secondo la ricorrente, dimostravano la conoscenza della crisi già dalla fine del 1996; 3) ulteriore censura sulla valutazione di inattendibilità di un teste, ritenuto dal giudice di merito smentito da documenti, mentre per la ricorrente il teste confermava che la crisi era stata comunicata anche alla banca odierna resistente. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, sostenendo che, avendo la controparte ottenuto solo un accoglimento parziale, non avrebbe potuto essere considerata integralmente vittoriosa ai fini delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale perché non vi era alcuna vera contraddizione logica: il giudice di merito aveva solo valorizzato, da un lato, l'avvenuta concessione del conto e del fido nel novembre 1996 sulla base di dati positivi dell'esercizio 1995 e, dall'altro, l'assenza di prova che la banca conoscesse già il bilancio 1996 prima della sua approvazione del 9 aprile 1997. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, qualificandoli come tentativi di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della credibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha poi rigettato il ricorso incidentale sulle spese, richiamando il principio secondo cui l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, le ha compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico della ricorrente principale; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto da entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.f.
individua il presupposto dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie affluite nell'anno anteriore al fallimento, condizionata alla prova della scientia decoctionis del convenuto.
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove, non violata quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove, la cui violazione non può essere dedotta per contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato in relazione a dedotta motivazione contraddittoria o apparente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata presenti un'anomalia censurabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge in tema di prova e di regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione o alla nullità della sentenza per contrasto argomentativo; la Corte lo esclude.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è oggi ristretto e non consente una revisione del giudizio di fatto.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura è respinta perché tende solo a una diversa ricostruzione fattuale.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici; non consente in cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
art. 336 c.p.c.
richiamato dal ricorso incidentale in materia di spese processuali, senza accoglimento.
art. 91 c.p.c.
la Corte ribadisce che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa e che l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non implica reciproca soccombenza.
art. 92 c.p.c.
la regolazione e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge in richieste di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio: la scelta delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e il loro peso restano riservati al giudice di merito.
- La deduzione del vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa degli elementi di causa o una diversa ricostruzione dei fatti.
- In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie, la prova della scientia decoctionis del convenuto deve essere ricostruita dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie e delle presunzioni, ma tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per vizi rigorosamente tipizzati.
- L'accoglimento soltanto parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza ai fini delle spese di lite; la compensazione o la ripartizione delle spese resta nei limiti del potere discrezionale del giudice di merito.
- Il giudizio di legittimità sul regolamento delle spese non può sovrapporsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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