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Sentenza

Sentenza del 16/11/2021 n. 34623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di 38 avvisi di accertamento per canoni sulla pubblicità relativi al 2010: la ricorrente deduceva molteplici vizi (insussistenza dei requisiti in house di Elpis dopo uscita socio privato; errata qualificazione normativa dell'obbligo tributario tra imposta D.Lgs. 507/1993 e canone D.Lgs. 446/1997; notifiche oltre termini previsti dal PGI; verbali e avvisi con firme illeggibili o mancanti procure; mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante del concessionario; applicazione di tariffa annua anziché tariffa giornaliera per pubblicità temporanea; errata individuazione della norma sanzionatoria; insussistenza di responsabilità solidale del produttore; omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni; difetti probatori e incongruità della motivazione degli avvisi; incompetenza o incompatibilità del giudice di primo grado).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la quasi totalità dei motivi per inammissibilità o infondatezza, ritenendo legittima l'attività di accertamento della Elpis s.r.l. (anche alla luce delle disposizioni che consentono la gestione in concessione e la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile), l'applicabilità delle regole sostanziali del D.Lgs. 507/1993 anche nei Comuni che hanno adottato il canone secondo il D.Lgs. 446/1997, la presunzione di efficacia della pubblicità in caso di omessa dichiarazione e la legittimità della documentazione prodotta. Tuttavia la Corte ha accolto il 12º motivo relativo alla mancata valutazione, da parte della CTR d'appello, dell'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art.12) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto, rinviando alla CTR competente in diversa composizione per rideterminare le sanzioni e regolamentare le spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62

    comma 4 e 5 citati nel testo

    Consente agli enti territoriali, con regolamento, di trasformare l'imposta sulla pubblicità in un canone (CIMP) determinato in base a tariffa; la disciplina del canone è sostanzialmente assimilata all'imposta in termini di controllo, accertamento e sanzioni

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 6, 8, 10, 11, 23, 24

    art. 5, art. 6 comma 1 e 2, art. 8, art. 10 comma 3, art. 11

    Fissa i presupposti e i soggetti passivi dell'imposizione sulla pubblicità; prevede la dichiarazione preventiva delle iniziative pubblicitarie, la responsabilità solidale del produttore/venditore con chi dispone del mezzo e le sanzioni amministrative per violazioni; le regole sostanziali sono richiamate anche quando il Comune applica il canone

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    art. 12 relativo al cumulo giuridico delle sanzioni

    Introduce e rende obbligatorio il principio del cumulo giuridico nelle violazioni tributarie in favore del reo; la mancata valutazione del cumulo da parte del giudice di merito può comportare cassazione limitata alla misura delle sanzioni

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 162 e 179

    comma 162 e comma 179 citati nel testo

    Ampliamento dei soggetti abilitati ad esercitare poteri di accertamento e contestazione anche tra i dipendenti dell'affidatario; previsione che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal funzionario designato dall'ente

  • L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    comma 87 citato nel testo

    Consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo quando gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati; la Corte ammette l'equiparazione anche per atti prodotti da concessionari

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 lett. d)

    art. 59 lett. d) richiamato

    Disciplina i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice per questioni di legittimità del collegio; però l'accertamento dell'incompatibilità dei componenti è rimesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

  • Cassazione e Corte Costituzionale

    Cost. sent. n. 141/2009 e varie pronunce di Cassazione (cit. nella motivazione)

    La Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria del canone previsto dal D.Lgs. 446/1997; la giurisprudenza di Cassazione chiarisce i limiti e le regole applicative (firma, competenze del concessionario, onere della prova, novità in cassazione, ecc.)

Massime di principio

  • Se il Comune ha adottato il canone (D.Lgs. 446/1997, art.62), le regole sostanziali del D.Lgs. 507/1993 restano rilevanti per individuare presupposti, soggetti e sanzioni: il canone è equiparato all'imposta quanto a controllo e sanzioni.
  • Il concessionario munito di convenzione valida può esercitare poteri di accertamento e riscossione; gli atti sono riferibili all'ente impositore anche se materialmente emessi dal concessionario.
  • La firma autografa non è sempre necessaria: per atti prodotti da sistemi informativi automatizzati la legge ammette l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile (anche del concessionario), purché tale soggetto sia individuato con provvedimento dirigenziale.
  • In assenza della dichiarazione prevista, la legge prevede presunzioni temporali sulla decorrenza della pubblicità (utile per determinare tariffa e periodo imponibile) e il giudice può ritenere applicabile la tariffa annua in presenza di omissione della dichiarazione.
  • La responsabilità solidale del produttore/venditore dei beni/servizi pubblicizzati è prevista dalla normativa sulla pubblicità (D.Lgs. 507/1993, art.6), per cui anche terzi con interesse economico possono essere coobbligati al pagamento.
  • La misura delle sanzioni va valutata anche alla luce del principio del cumulo giuridico (D.Lgs. 472/1997, art.12): il giudice di merito deve esaminare e motivare l'applicazione del cumulo/favor rei; omissioni su questo punto possono giustificare cassazione limitata alla determinazione delle sanzioni.
  • Eccezioni procedurali o fattuali utilizzate in cassazione non sollevate nei precedenti gradi o non adeguatamente documentate sono spesso inammissibili per novità; il ricorrente deve indicare dove la questione è stata dedotta in primo o secondo grado.
  • Questioni sulla validità probatoria di fotografie o documentazione devono essere affrontate mostrando che tali prove sono state decisive nella decisione di merito; contestazioni generiche di conformità non sempre determinano l'annullamento.

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