Cassazione Civile, Ordinanza n. 26449/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per compensi di consulenza fiscale e tributaria svolta in favore di una ditta individuale, e, per una specifica operazione di ristrutturazione aziendale/sale and lease back immobiliare, anche in relazione a una società collegata. Le controparti proposero opposizione chiedendo la revoca del decreto, l’accertamento dell’inadempimento del consulente, la risoluzione del contratto di consulenza o comunque la cessazione del rapporto per rimessione del mandato, nonché il risarcimento dei danni per il saldo negativo dell’operazione finanziaria e per ulteriori disservizi, oltre alla restituzione di somme già versate. In primo grado l’opposizione fu accolta solo per revocare il decreto, mentre le domande riconvenzionali furono rigettate; in appello la decisione fu sostanzialmente confermata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) erronea dichiarazione di improcedibilità delle domande contro la società di elaborazione dati, sostenendosi che l’opponente avrebbe potuto citare direttamente il terzo nel giudizio di opposizione senza richiesta di autorizzazione; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e del principio di non contestazione, per avere la Corte territoriale limitato l’estensione del contratto di consulenza alla sola operazione di sale and lease back e non all’intera attività della società; 3) violazione delle norme su inadempimento e risoluzione, oltre a omessa pronuncia, per avere escluso la risoluzione per inadempimento e circoscritto i pretesi inadempimenti alla sola operazione finanziaria e ai disservizi collegati; 4) censura sulla mancata ammissione di prove testimoniali e di un supplemento di CTU; 5) violazione della disciplina sulle spese di lite, per la condanna solidale alle spese in appello verso più controparti, comprese una compagnia assicurativa e la società collegata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica inversione delle posizioni processuali: il creditore resta attore e l’opponente resta convenuto, sicché l’opponente deve citare solo il soggetto ingiungente e, se intende coinvolgere un terzo, deve chiedere autorizzazione alla chiamata nel medesimo atto di opposizione. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che la censura sui criteri ermeneutici mirava soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del contratto e che il principio di non contestazione non era stato adeguatamente dimostrato. Ha respinto anche il terzo motivo, perché la doglianza sulla risoluzione per inadempimento riproponeva una diversa lettura del rapporto e perché non vi era omessa pronuncia: la Corte territoriale aveva motivato in modo esauriente sul fatto che gli inadempimenti allegati riguardavano solo l’operazione di sale and lease back e i relativi disservizi. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto diretto a sindacare scelte istruttorie rimesse al giudice di merito. Il quinto motivo è stato reputato infondato: la condanna alle spese era conseguenza della soccombenza e poteva essere pronunciata in solido tra più parti che avessero interesse comune, anche in assenza di solidarietà sostanziale. Le ricorrenti sono state inoltre condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla chiamata del terzo, ma ritenuto non utile a superare la regola processuale propria dell’opposizione a decreto ingiuntivo
art. 106 c.p.c.
richiamato in tema di chiamata di terzo, ma la Corte ha ribadito che l’opponente deve chiedere autorizzazione nel medesimo atto di opposizione
art. 267 c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte ha confermato il principio secondo cui la chiamata del terzo nel giudizio di opposizione richiede autorizzazione
art. 269 c.p.c.
la Corte ha escluso che la disciplina della chiamata del terzo si concili con l’opposizione a decreto ingiuntivo, dove l’opponente resta convenuto sostanziale
art. 633 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, senza superare il principio secondo cui il giudizio di opposizione non muta la posizione processuale delle parti
art. 645 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha ribadito che l’opposizione non determina inversione delle posizioni sostanziali
art. 1362 c.c.
richiamato in tema di interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un diverso risultato ermeneutico
art. 115 c.p.c.
richiamato per il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata per mancata dimostrazione della circostanza asseritamente non contestata
art. 1218 c.c.
richiamato nel motivo sulla risoluzione per inadempimento, ma la Corte ha ritenuto che la censura non individuasse un errore di diritto
art. 1453 c.c.
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte ha escluso l’errore della sentenza di merito che aveva negato la risoluzione
art. 1454 c.c.
richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione della disciplina della diffida e della risoluzione
art. 1460 c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo per accogliere la domanda delle ricorrenti
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d’appello aveva motivato sulle doglianze di inadempimento
art. 196 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla CTU e sulle prove, ma la decisione sulle prove è stata considerata discrezionale del giudice di merito
art. 356 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle prove, senza che la Corte ravvisasse un errore sindacabile in cassazione
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha confermato la condanna secondo soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto violato
art. 97 c.p.c.
la Corte ha affermato che, se le parti soccombenti sono più, il giudice può condannarle in solido quando hanno interesse comune, anche senza solidarietà del rapporto sostanziale
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica un’inversione delle posizioni processuali: il creditore che ha ottenuto il decreto conserva la qualità di attore sostanziale, mentre l’opponente conserva quella di convenuto sostanziale, con conseguente disciplina coerente di onere della prova e preclusioni processuali.
- L’opponente che intenda coinvolgere un terzo nel giudizio di opposizione non può, di regola, limitarsi a citarlo autonomamente con l’atto introduttivo, ma deve chiedere al giudice l’autorizzazione alla chiamata del terzo secondo le forme previste nel medesimo atto di opposizione.
- Le censure di legittimità che si limitano a proporre una diversa lettura del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito non integrano di per sé violazione delle norme ermeneutiche, se non individuano specifici errori di diritto nell’applicazione dei canoni interpretativi.
- Il principio di non contestazione può essere utilmente invocato solo se la circostanza dedotta risulti davvero pacifica e specificamente allegata; non basta affermarne la non contestazione senza dimostrare l’effettiva ammissione della controparte e il corretto assolvimento degli oneri di allegazione.
- La domanda di risoluzione per inadempimento non può essere accolta in cassazione se la critica si risolve nel contestare la valutazione di merito sulla portata degli inadempimenti dedotti o sulla individuazione dell’oggetto del rapporto, salvo effettiva omissione di pronuncia.
- La mancata ammissione di prove testimoniali o di un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio è, di regola, espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni processuali o di motivazione nei casi consentiti.
- In tema di spese di lite, il giudice può porre la condanna in solido a carico di più parti soccombenti quando esse abbiano un interesse comune nella causa; la solidarietà nella regolazione delle spese non richiede necessariamente una solidarietà sostanziale del rapporto dedotto in giudizio.
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