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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23093/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su dichiarazione UNICO SC 2012 relativa all’anno d’imposta 2011, l’Amministrazione emetteva cartella per € 36.032,00, ritenendo non spettante un minor credito IRES e rilevando l’assenza di corrispondenza tra le perdite scomputabili indicate e quelle risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente. La società sosteneva che il credito derivasse dalla riliquidazione interna della dichiarazione 2010 in applicazione della circolare n. 31/E/2013 e che avesse presentato dichiarazione integrativa, nei termini dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, per fruire della detassazione cd. Tremonti ambiente su un investimento in impianto fotovoltaico. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per avere la CTR ritenuto decaduto il diritto all’agevolazione, qualificando la mancata fruizione originaria come scelta negoziale non emendabile; con il secondo motivo deduceva che il disconoscimento del credito e l’iscrizione a ruolo avrebbero richiesto un motivato avviso di rettifica o, comunque, la previa richiesta di chiarimenti/documenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la dichiarazione dei redditi sia, di regola, emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un maggior debito d’imposta o un minor credito; ha ritenuto inoltre che, nel caso concreto, la mancata fruizione immediata della Tremonti ambiente non dipendesse da una scelta discrezionale irrevocabile, ma da incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra incentivo tariffario del conto energia e detassazione ambientale, poi risolta in senso favorevole al cumulo. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la risoluzione AE n. 58/E/2016, affermando che la contribuente poteva presentare dichiarazione integrativa e opporsi alla pretesa in sede contenziosa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico per la dedotta falsa applicazione di legge.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente il controllo automatizzato della dichiarazione e, nel caso, la cartella è stata emessa all’esito di tale controllo.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    consente la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito o un minor credito; il limite temporale riguarda l’utilizzabilità in compensazione del credito, non l’emendabilità in sede contenziosa.

  • art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma che disciplina il credito/perdite fiscali oggetto di contestazione.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nel motivo di ricorso quale parametro dello Statuto del contribuente.

  • art. 6, commi 13-17, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    disciplina la cd. Tremonti ambiente, agevolazione fiscale oggetto della controversia.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    consente l’integrazione delle dichiarazioni annuali per correggere errori e omissioni entro i termini di esercizio dell’attività accertatrice.

  • art. 1427 c.c.

    richiamato per l’ipotesi eccezionale in cui una dichiarazione abbia natura negoziale e sia emendabile solo se l’errore sia essenziale e riconoscibile.

  • art. 53 Cost.

    utilizzato come fondamento del principio per cui il contribuente non può essere assoggettato a tributi più gravosi di quelli previsti dalla legge.

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno dell’esigenza di correttezza oggettiva dell’azione amministrativa.

  • art. 25, comma 10, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    richiamato quale disciplina della tariffa incentivante del conto energia rilevante nel problema di cumulabilità degli incentivi.

  • art. 19 d.m. 5 luglio 2012

    ha risolto l’incertezza interpretativa consentendo il cumulo tra i benefici fiscali e, da quel momento, l’accesso all’agevolazione.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    richiamato per chiarire che il limite temporale dell’art. 2, comma 8-bis, riguarda l’utilizzo in compensazione del credito risultante dalla rettifica.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nel primo motivo di ricorso quale norma invocata per la tutela del contribuente in relazione al rimborso.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, in relazione all’obbligo di consentire al contribuente chiarimenti e produzione documentale.

  • art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    formula normativa richiamata per la detassazione cd. Tremonti ambiente.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi, di regola qualificabile come dichiarazione di scienza, è emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito o di un minor credito d’imposta.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa incide sull’utilizzabilità del credito in compensazione, ma non esaurisce il potere del contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria e di correggere l’errore dichiarativo.
  • In presenza di incertezza interpretativa sulla cumulabilità di agevolazioni fiscali, la mancata fruizione originaria del beneficio non può essere automaticamente qualificata come rinuncia irrevocabile o scelta negoziale non emendabile.
  • Il contribuente può opporsi alla cartella emessa a seguito di controllo automatizzato deducendo l’errore contenuto nella dichiarazione e chiedendo il riconoscimento del beneficio fiscale non fruito, ove non emergano specifiche ragioni ostative.
  • Quando la normativa e gli atti amministrativi successivi chiariscono che due benefici possono cumularsi, il contribuente deve essere rimesso in condizione di accedere all’agevolazione mediante dichiarazione integrativa nei limiti consentiti dalla disciplina sostanziale e processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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