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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17778/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva, in termini generici, l'erroneità dell'affermazione di responsabilità e l'eccessività della pena. La Corte ha rilevato che la censura non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione di merito fossero erronei o illogici; pertanto il ricorso è stato ritenuto indeterminato e privo dei requisiti di specificità richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., perché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata né consentiva di individuare i rilievi da sottoporre al sindacato di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a individuare con precisione le censure mosse alla decisione impugnata; la loro mancanza determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a contestazioni apodittiche o generiche dell'affermazione di responsabilità o del trattamento sanzionatorio, senza indicare gli specifici errori della motivazione impugnata.
  • Ai fini della specificità del motivo, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato.
  • La deduzione di un vizio di merito formulata in modo indeterminato, senza precisare i passaggi motivazionali censurati, integra una causa di inammissibilità del ricorso e comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria processuale prevista.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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