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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10293/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 14/02/2024 con due motivi principali: 1) violazione dell'art. 646 c.p., alla luce degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n.36/2018, per difetto della condizione di procedibilità: la denuncia della persona offesa sarebbe stata formalizzata il 2/07/2014, oltre otto mesi dopo che la persona offesa avrebbe avuto conoscenza dei fatti, con violazione del termine di cui all'art.124 c.p.; inoltre si sostiene che, avendo la persona offesa avuto conoscenza prima dell'entrata in vigore della riforma, l'autorità avrebbe dovuto avvisarla dell'onere di presentare una nuova querela nei termini dell'art.12 d.lgs.36/2018; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà in ordine alla responsabilità penale per appropriazione indebita: si contesta il mancato accertamento del codice IMEI dei 21 telefoni indicati, l'impossibilità di identificare/localizzare i telefoni e si rileva che la persona offesa avrebbe dichiarato di non aver mai ordinato o ricevuto i telefoni, mancando così la prova dell'elemento materiale del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la disciplina transitoria (art.12 d.lgs.36/2018) non trovi applicazione quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà punitiva, anche in forma non pienamente regolare; inoltre il reato era procedibile d'ufficio al momento dei fatti e la persona offesa si era costituita parte civile, rendendo ininfluente un eventuale avviso sul mutato regime di procedibilità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattava di doglianze in fatto, aspecifiche e ripropositive delle censure già svolte in appello; la Cassazione non può riesaminare il merito probatorio né sostituirsi ai giudici di merito quando la motivazione non risulti viziata nei termini di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma relativa al reato di appropriazione indebita; la Corte territoriale ha ritenuto provati gli elementi materiali e psicologici del reato sulla base delle risultanze probatorie, decisione non sindacabile in Cassazione se non per vizi di diritto.

  • d.lgs. n.36/2018

    art. 10; art. 12, comma 2

    La disciplina che ha reso alcuni reati procedibili a querela non richiede l'avviso previsto dall'art.12, comma 2, quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà punitiva (anche in forma irrituale) o si sia costituita parte civile; altrimenti l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini/possibilità di sanare vizi dell'atto.

  • art. 124 cod. pen.

    Termine di querela; il ricorrente ha invocato il termine ma la Corte ha ritenuto irrilevante la presunta tardività quando la volontà punitiva era già manifestata e/o il reato era procedibile d'ufficio.

  • art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme procedurali che disciplinano il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha preso atto del trattamento secondo tali disposizioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla rifusione delle spese della parte civile.

  • Cass. Sez. U., sent. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Principio secondo cui la costituzione di parte civile e la manifestazione della volontà punitiva della persona offesa escludono l'obbligo di avviso ex art.12 d.lgs.36/2018; la Corte richiama questo precedente per giustificare l'inapplicabilità della disciplina transitoria nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se la persona offesa ha già manifestato la volontà punitiva (anche in forma non pienamente conforme), l'avviso previsto dalla disciplina transitoria che accompagna il mutamento del regime di procedibilità non è necessario e non deve essere considerato come rimessione in termini.
  • Quando il fatto era procedibile d'ufficio al momento della contestazione, la successiva trasformazione in reato procedibile a querela non produce automaticamente effetti di irrimediabilità per denunce precedenti: le denunce/querela manifestazioni di volontà punitiva antecedenti restano efficaci.
  • La costituzione della persona offesa quale parte civile è elemento significativo di manifestazione della volontà punitiva e rende superfluo l'avviso sul nuovo regime di procedibilità.
  • La Corte di Cassazione non è sede per la revisione del merito probatorio: i motivi di ricorso devono essere specifici e di diritto; la mera riproposizione di censure di fatto già valutate in appello è aspecifica e conduce di norma all'inammissibilità.
  • Per impugnare validamente valutazioni probatorie occorre evidenziare vizi giuridici nella motivazione dei giudici di merito (contraddittorietà manifesta, illogicità o violazione di legge nell'apprezzamento delle prove), non limitarsi a proporre ipotesi alternative non supportate.

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