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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto vi è stata la rinuncia rituale al ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (si richiama anche Corte Cost. n.186/2000).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà che ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposti dal GIP il 17/10/2022. I fatti contestati riguardano un'associazione dedita al narcotraffico operante a Messina dal 2020 e un episodio di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio accertato nel maggio 2020. La difesa ha censurato l'ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 292, comma 2, cod. proc. pen. Sosteneva che i gravi indizi si fondavano su quattro intercettazioni insufficienti a provare la partecipazione attiva del Maucci, che il Tribunale aveva valutato in re ipsa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione in ragione del solo capo di imputazione, omettendo di specificare in che cosa tali esigenze cautelari sussistessero; che non vi era prova di una retribuzione o di una professionalità nel ruolo contestato e che è mancata la disamina separata e motivata della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, basata su fatti risalenti anche a due anni prima.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Sono le censure prospettate dal ricorrente in cassazione (inosservanza ed erronea applicazione di norme e vizio della motivazione). Dal testo non emerge una valutazione di merito su tali censure, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia; pertanto le questioni sostanziali non sono state esaminate.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in ordine alla motivazione e alla valutazione degli elementi probatori allegati alla misura cautelare. Anche questa questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari (probabilmente in riferimento ai criteri di applicazione della misura). Non vi è interpretazione giurisdizionale nel dispositivo poiché il ricorso non è stato esaminato nel merito.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia rituale da parte del ricorrente. L'applicazione di questa norma comporta anche la condanna alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è riconducibile alla volontà (colpa) del ricorrente, l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è dovuta alla volontà/colpa del ricorrente. La sentenza del giudice di legittimità applica tale principio determinando la somma in euro cinquecento.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia rituale (art. 591, comma 1, lett. d)) interrompe la trattazione del merito: le censure sostanziali non vengono esaminate e il ricorso non ottiene pronunce di merito sulle norme invocate.
  • In procedimenti cautelari, il giudice deve motivare distintamente la sussistenza delle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo di reiterazione), specificando quali elementi concreti giustifichino tali esigenze e non limitandosi a richiamare l'imputazione.
  • La mera gravità del capo di imputazione non è di per sé sufficiente a fondare l'attualità del pericolo di reiterazione: occorre collegare con motivazione specifica i comportamenti contestati al rischio concreto e attuale.
  • Quando la posizione del singolo indagato è residuale rispetto al ruolo di altri soggetti nell'associazione, il giudice deve valutare il 'concreto apporto' e non equiparare automaticamente i profili di rischio tra soggetti con ruoli diversi.
  • Gli elementi probatori (es. intercettazioni) devono essere valutati nella loro idoneità probatoria rispetto al coinvolgimento effettivo dell'indagato; la difesa può chiedere che il giudice spieghi come tali elementi giustifichino la misura cautelare.
  • Le condizioni economiche e personali dell'indagato possono influire sulla valutazione del pericolo di reiterazione (es. disponibilità di mezzi, motivazioni a delinquere) e devono essere esaminate concretamente dal giudice.
  • La rinuncia al ricorso comporta rischi pratici: oltre all'inammissibilità, si possono imporre al ricorrente le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è imputabile alla volontà o colpa del ricorrente.

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