Cassazione Penale, Sentenza n. 13565/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP. Il ricorrente proponeva sei motivi: carenza di motivazione e mancato rinvio per trattazione (art.309 c.p.p. comma 9-bis), violazione del principio di autonoma valutazione del giudice del riesame (omessa valutazione dei "motivi nuovi"), mancata valutazione di prova decisiva (file audio che a suo dire dimostrerebbe la non partecipazione di Critelli alla conversazione sull'occultamento delle armi), contestazione dell'aggravante prevista dall'art.416-bis comma 4 e 5 c.p. (assenza di elementi sulla consapevolezza della provenienza delle armi e volontà di favorire la cosca), mancata considerazione degli elementi che confuterebbero la partecipazione all'associazione (capo 1), e carenza delle esigenze cautelari alla luce della breve finestra investigativa, dell'assenza di precedenti, del matrimonio e della prossima paternità del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e, soprattutto, per genericità dei motivi. Ha ritenuto che il ricorso non indicasse con sufficiente specificità i profili di violazione di legge ai sensi dell'art.606 c.p.p., limitandosi a rilievi valutativi e a richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre esaminato e respinto specificamente la doglianza sul rigetto dell'istanza di rinvio (art.309 c.p.p. comma 9-bis), ritenendo adeguata la motivazione del provvedimento presidenziale. Quanto agli elementi di fatto (intercettazioni, immagini, disponibilità di armi e ruolo del ricorrente), la Corte ha ritenuto priva di manifesta illogicità la motivazione del giudice di merito. Perciò ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.606 comma 3 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, e ha disposto la trasmissione del provvedimento ex art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Il provvedimento di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante mafiosa (commi 4 e 5) in ragione della comprovata disponibilità di armi e del ruolo del ricorrente nel sodalizio; la Cassazione non ha ravvisato illogicità nella valutazione di tali elementi.
art. 309 c.p.p. comma 9-bis
La richiesta di differimento dell'udienza ai sensi del comma 9-bis è stata respinta dal giudice di merito per assenza di giustificati motivi e per esigenze organizzative; la Corte ha ricordato che il rigetto non è impugnabile salvo nullità assoluta della motivazione o motivazione solo apparente, e ha ritenuto il provvedimento motivato correttamente.
art. 606 c.p.p.
La Corte ha richiamato la necessità che il ricorso per cassazione indichi con precisione i motivi tassativi previsti dall'art.606; la genericità della formulazione dei motivi è stata ritenuta causa di inammissibilità.
art. 581 c.p.p.
Citato dalla Corte in relazione al principio che l'assenza di specificazione dei motivi porta all'aspecificità ex art.581 e conseguente inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 606 comma 3 c.p.p.
Precisa la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i motivi esposti; la Corte ha sancito l'inammissibilità ai sensi di tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione che ha imposto la trasmissione del provvedimento per i successivi adempimenti (segnalazione/trasmissione alle autorità competenti).
art. 275 c.p.p.
Menzi- onata nel ricorso ma non sviluppata; la Corte ha rilevato la mancanza di richiamo preciso a norme come parametro di violazione.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione contro misure cautelari deve indicare con precisione i motivi di diritto ammessi dall'art.606 c.p.p.; le formulazioni generiche o meramente rivalutative del fatto sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non è sede per una terza valutazione dei fatti: non si possono ottenere accoglimenti basati su una diversa ricostruzione probatoria se non è denunciata una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
- Il rigetto di una richiesta di differimento ai sensi dell'art.309 c.p.p. comma 9-bis è impugnabile solo in presenza di nullità della motivazione o di motivazione meramente apparente; occorre documentare in modo chiaro l'insussistenza dei presupposti o la carenza motivazionale.
- Se si contesta la mancata valutazione di una prova (es. file audio), il difensore deve indicare chiaramente in quale punto la prova sarebbe decisiva e quale norma si assume violata, mostrando l'incidenza sul decisum, altrimenti la censura è generica.
- In ipotesi di reati aggravati dall'art.416-bis (associazione mafiosa), la giurisprudenza ammette una forte presunzione sobre l'inadeguatezza di misure alternative; per ottenere la revoca della custodia in carcere occorre provare, con elementi concreti e specifici, la cessazione delle esigenze cautelari.
- Ricorsi ritenuti infondati per colpa o per manifesta temerarietà possono comportare condanne al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese processuali.
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