Cassazione Civile, Ordinanza n. 26633/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso avverso un estratto di ruolo e un avviso di accertamento; in primo grado il ricorso era stato accolto con compensazione parziale delle spese. In appello, la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, ha accolto l’appello principale dell’agente della riscossione ritenendo provata la corretta notificazione dell’atto impositivo originario e della cartella, con conseguente difetto di interesse a impugnare l’estratto di ruolo. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 23, 49, 51, 53, 54, 56 d.lgs. n. 546/1992 e 112, 333 e 335 c.p.c., sostenendo che l’agente della riscossione non avesse proposto tempestivo appello incidentale avverso le statuizioni sfavorevoli e che ciò precludesse la riunione e la trattazione del suo gravame, con passaggio in giudicato delle parti non impugnate della sentenza.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di interesse ad agire della contribuente, poiché la controversia riguardava l’impugnazione dell’estratto di ruolo e non ricorrevano le ipotesi eccezionali di impugnabilità previste dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021. Ha affermato che tale disciplina sopravvenuta si applica anche ai giudizi pendenti e che il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. e ha rigettato l’originario ricorso per mancanza di una condizione dell’azione. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e l’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma invocata dalla ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità processuali nel giudizio di appello
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al passaggio in giudicato delle parti non impugnate della sentenza
artt. 23, 49, 51, 53, 54, 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla ritualità e tempestività dell’appello dell’agente della riscossione nel processo tributario
artt. 112, 333 e 335 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’inosservanza delle regole sull’impugnazione incidentale e sulla riunione degli appelli
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
la Corte lo considera applicabile ai giudizi in corso; delimita in modo tassativo i casi in cui l’estratto di ruolo è impugnabile, subordinando l’interesse ad agire alla prova di specifici pregiudizi
art. 382, terzo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando manca una condizione dell’azione
art. 111 Cost.
richiamato per affermare la compatibilità del rilievo officioso di talune nullità e carenze processuali con il sistema costituzionale
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta che ne limita la diretta contestabilità; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire.
- La disciplina introdotta dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sull’interesse ad agire e quindi sulla proponibilità della domanda.
- Il difetto di interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dalla fondatezza originaria della pretesa.
- La sopravvenuta mancanza di interesse ad agire impone la cassazione senza rinvio della decisione impugnata e il rigetto dell’originaria domanda.
- Il rilievo officioso di carenze relative ai presupposti o alle condizioni dell’azione non è precluso da questioni processuali diverse, come eventuali profili di tardività dell’impugnazione della controparte, quando la controversia sia ancora "viva" sul punto della legittimazione o dell’interesse ad agire.
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