Sentenza del 29/02/2016 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Operazioni oggettivamente inesistenti - Sponsorizzazioni - Onere della prova - Obbligo di controllo da parte dello sponsor - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava l'oggettiva inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione, presumibilmente ritenendo non provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni o l'identità del soggetto esecutore. La questione riguardava anche l'eventuale obbligo dello sponsor di controllare le modalità concrete di esecuzione della sponsorizzazione e di verificare chi avesse materialmente svolto le attività. È stato affermato che lo sponsor non è tenuto a svolgere tali controlli, purché i costi siano documentati, regolarmente contabilizzati e pagati e non emerga che il contribuente abbia ottenuto vantaggi ulteriori o diversi rispetto alla prestazione acquistata.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle sponsorizzazioni. La regolare documentazione, registrazione e corresponsione del prezzo, in assenza di elementi concreti indicativi di prestazioni fittizie o di vantaggi diversi da quelli contrattualmente previsti, impedisce di considerare le operazioni oggettivamente inesistenti. Ne consegue l'accoglimento della posizione del ricorrente e il rigetto della pretesa fiscale.
Massime di principio
- In una contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la mancata esecuzione della prestazione, non potendo basarsi soltanto su dubbi relativi alle modalità operative o al soggetto materialmente esecutore.
- Lo sponsor non ha, di regola, un obbligo generalizzato di controllo sulle modalità esecutive della sponsorizzazione né di identificazione del soggetto che materialmente realizza la prestazione, salvo la presenza di indici concreti di frode, anomalia o simulazione.
- La documentazione contrattuale e contabile, la regolare fatturazione e il pagamento tracciabile costituiscono elementi rilevanti per dimostrare l'effettività dell'operazione, ma devono essere valutati insieme alle concrete circostanze del caso.
- La sponsorizzazione può essere contestata se emergono prove di prestazioni mai eseguite, fatture meramente apparenti, restituzione del prezzo, accordi fraudolenti o vantaggi occulti e diversi da quelli giustificati dal corrispettivo.
- Il contribuente deve comunque conservare contratto, fatture, prove dei pagamenti e documentazione dell'attività promozionale, perché tali elementi consentono di dimostrare l'effettività e la coerenza economica dell'operazione.
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