Cassazione Penale, Sentenza n. 37838/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputato era sottoposto a custodia cautelare per il reato di estorsione aggravata (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, il difetto di attualita e concretezza del pericolo di recidiva, il fatto di essere a sua volta vittima di una estorsione aggravata e l'adeguatezza degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificita richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi riproducessero doglianze gia valutate dal Tribunale e non affrontassero concretamente le argomentazioni della decisione impugnata. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato la gravita dei fatti, la non novita delle sopravvenienze invocate, il fatto che il tempo gia trascorso era stato gia valutato e che il buon comportamento in detenzione cautelare non esclude le esigenze cautelari. Per effetto dell'inammissibilita il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, per colpa nella proposizione del ricorso, e stato condannato a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (richiamata la giurisprudenza costituzionale n. 186/2000). Infine, la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Richiamata la forma procedimentale speciale prevista dalla normativa emergenziale per lo svolgimento del procedimento.
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina il sindacato del Tribunale sulla custodia cautelare: il Tribunale e competente a riesaminare richieste di misura cautelare, e la Corte ha valutato che il Tribunale aveva correttamente deciso in base agli elementi di gravita e necessita cautelare.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Richiesto per l'ammissione del ricorso in Cassazione: il motivo di ricorso deve essere consentito dalla legge; la Corte ha ritenuto che fossero prospettati motivi non consentiti.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Esige la specificita dei motivi di impugnazione; la Corte ha constatato l'assenza della specificita necessaria nei motivi proposti.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Indica gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia: la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.
art. 416-bis.1 c.p.
Norma sostanziale che definisce l'aggravante per il reato di estorsione in contesto mafioso; la gravita del reato ha inciso sulla decisione di mantenere la custodia.
Corte Cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata in tema di inammissibilita determinata da colpa del ricorrente; ha giustificato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per proposta del ricorso colpevole.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) il giudice valutera la gravita del fatto, il pericolo di recidiva concreto e attuale, le condanne pregresse e l'adeguatezza della misura alternativa a soddisfare le esigenze cautelari.
- Motivi 'ripetitivi' o gia valutati nei precedenti gradi non costituiscono di norma nuovi elementi idonei a fondare la revoca della custodia; il mero tempo trascorso o il buon comportamento in carcere non sono automaticamente sufficienti a superare le esigenze cautelari.
- In Cassazione i motivi devono essere consentiti dalla legge e avere la specificita richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; mancanza di specificita o introduzione di motivi non consentiti comporta l'inammissibilita del ricorso.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o carente per colpa puo comportare oltre alla condanna alle spese anche una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, specialmente se la responsabilita nella proposizione dell'impugnazione e rilevante.
- Quando si eccepisce di essere anch'essi vittima di reati collegati, occorre provare che tale circostanza sia nuova e rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari; la semplice deduzione non attesta automaticamente una modifica delle esigenze cautelari.
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