Sentenza n. 6188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2380 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare comunale che ha accolto la proposta di cessione gratuita al Comune di una porzione del sedime di una strada privata e ha prospettato la futura acquisizione delle restanti aree
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari frontisti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera comunale. Con il primo motivo hanno dedotto l’erronea qualificazione della delibera come atto meramente programmatico e privo di autonoma lesività, sostenendo che essa avrebbe invece accettato definitivamente la cessione gratuita dell’area e impegnato il Comune all’acquisizione, demandando al responsabile dell’ufficio soltanto attività esecutive, quali il frazionamento e la stipula dell’atto notarile. Gli appellanti hanno inoltre sostenuto che la delibera avrebbe illegittimamente fornito una copertura giuridica all’uso pubblico di un bene privato, qualificando la strada come già destinata al pubblico transito. Con il secondo motivo hanno censurato l’omessa pronuncia sui motivi di illegittimità dedotti in primo grado, conseguente alla declaratoria di inammissibilità, riproponendo tali motivi in appello. La controversia riguardava una strada che gli appellanti assumevano privata e utilizzata esclusivamente dai frontisti, mentre il Comune la considerava parte di una rete di viabilità secondaria comunale, di fatto ad uso pubblico, pur riconoscendo che i sedimi erano ancora in proprietà privata e che non erano stati perfezionati i procedimenti acquisitivi o espropriativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente perché fondati sulla medesima questione relativa alla lesività della delibera. Il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione dell’atto come non immediatamente e direttamente lesivo. La delibera ha disposto soltanto l’acquisizione della porzione di sedime riferibile al proponente della cessione, non delle aree appartenenti agli appellanti. Quanto alle restanti proprietà, essa esprime soltanto l’intenzione dell’amministrazione di procedere eventualmente, in futuro, alla loro acquisizione o all’imposizione di vincoli espropriativi. La stessa delibera riconosce che l’uso della strada è di fatto pubblico, ma anche che manca un titolo giuridico legittimante, poiché i procedimenti espropriativi o acquisitivi non sono stati definiti. Il rinvio al responsabile dell’ufficio per gli atti necessari all’acquisizione, ai frazionamenti e alla stipula degli atti notarili non rende attuale la lesione nei confronti degli appellanti, perché l’eventuale pregiudizio dipende da future determinazioni amministrative, da assumere nel rispetto dei presupposti normativi applicabili. L’amministrazione non può acquisire le aree private per mero fatto. In assenza dell’avvio del procedimento riguardante le proprietà degli appellanti, manca un interesse concreto e attuale all’impugnazione della delibera. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenuta corretta dal Consiglio di Stato per carenza di interesse a ricorrere.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenze n. 2 del 2016, n. 2 del 2020 e n. 4 del 2020
I precedenti sono richiamati a sostegno della regola secondo cui non sussiste interesse all’impugnazione di un atto quando l’eventuale lesione dipende da future determinazioni amministrative e l’amministrazione non può acquisire beni privati in via di mero fatto.
Massime di principio
- Una deliberazione comunale che prospetti o programmi la futura acquisizione di aree private, senza avviare il procedimento espropriativo o acquisitivo relativo a specifiche proprietà, non è immediatamente e direttamente lesiva e non può essere impugnata dai proprietari per carenza di interesse concreto e attuale.
- L’interesse a ricorrere contro un atto amministrativo sussiste quando la lesione della posizione giuridica sia attuale e direttamente riconducibile all’atto; se il pregiudizio dipende da future determinazioni dell’amministrazione, l’impugnazione è inammissibile.
- La qualificazione di una strada come di fatto ad uso pubblico non attribuisce all’amministrazione il potere di acquisire il sedime privato per mero fatto: l’acquisizione o l’imposizione di un vincolo espropriativo richiedono successivi atti e il rispetto del quadro normativo applicabile.
- Il fatto che una delibera demandi agli uffici la stipula di atti notarili, i frazionamenti e gli adempimenti necessari all’acquisizione di un’area non rende automaticamente attuale la lesione nei confronti dei proprietari di altre aree, se la delibera non dispone la loro acquisizione né avvia il relativo procedimento.
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